Il Ministero dello Sviluppo Economico ha finalmente pubblicato le Linee guida che illustrano i criteri di calcolo delle grandezze utili all’ottenimento della qualifica di impianto cogenerativo ad alto rendimento.

In più occasioni abbiamo illustrato come il Dm 5 settembre 2011 abbia previsto il riconoscimento dei Certificati Bianchi per la Cogenerazione ad Alto Rendimento (anche definita con l’acronimo CAR).

I criteri per il riconoscimento CAR sono contenuti nel Dm 4 agosto 2011, che sostituisce il calcolo dell’Indice di Risparmio Energetico (IRE) e del Limite Termico (LT) – previsti dalla Delibera 42/02 –  con il calcolo del Primary Energy Saving (PES) così come disposto dalle regole comunitarie.

Sebbene il GSE abbia pubblicato a fine ottobre i moduli per la richiesta degli incentivi, gli operatori erano impossibilitati a compilare gli allegati per il computo dei rendimenti. Mancava, infatti, la definizione di alcuni criteri di calcolo fondamentali per il calcolo del PES per alcune tipologie di impianti.

Dopo molti mesi di attesa, finalmente il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato le Linee guida utili allo scopo.

Segnaliamo qui di seguito, in maniera schematica, i contenuti principali.

Le Linee guida sono state organizzate in due parti così declinate:

Parte prima: Procedure per ottenere la qualifica di CAR e calcolo delle relative grandezze

Sono, in questa prima parte, illustrati “i criteri di calcolo delle grandezze che intervengono nella definizione di CAR (…) ponendo l’accento sulla definizione di unità reale ed unità virtuale, che costituisce l’elemento portante delle nuove regole”.

Parte seconda: Individuazione dei parametri di un impianto di cogenerazione che concorrono nella definizione di CAR

In questa parte sono trattati “la definizione puntuale delle possibili configurazioni di unità, l’individuazione dei limiti di batteria e, di conseguenza, la scelta dei parametri da assumere per procedere nel calcolo delle grandezze”.

 

Il calcolo del Ceff

A seconda del risultato di rendimento globale (produzione elettrica + energia termica conteggiabile : energia di alimentazione), si può determinare quanta parte di energia elettrica prodotta sia “qualificabile” come cogenerativa.

Viene considerata energia elettrica qualificabile come cogenerativa quella prodotta “a partire dalla domanda di energia termica utile”. In altre parole: si riconosce tanta energia elettrica qualificabile quanto è il rendimento dell’impianto in termini di energia termica utile.

E’ qualificabile come cogenerativa tutta l’energia elettrica prodotta  se il rendimento globale dell’unità di cogenerazione è maggiore o uguale:
– all’80% per le sezioni con turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore e per le sezioni con turbina di condensazione a estrazione di vapore,
– al 75% per tutti gli altri tipi di unità di cogenerazione.

Nel caso di rendimento inferiore alle percentuali indicate, solo una parte dell’energia elettrica prodotta sarà riconosciuta come cogenerativa. In tal caso si scindono virtualmente le due attività di produzione. Per la parte cogenerativa l’operatore rileva il diagramma di carico del calore, calcolando la produzione reale di calore utile e di energia elettrica. Da questo rapporto si determina il “rapporto energia/calore effettivo” (Ceff).

La procedura del calcolo del Ceff è ora disponibile nelle Linee guida. Sono previste diverse modalità di calcolo a seconda se si prendono in considerazione impianti con apporti di energia da fonti non cogenerative o impianti senza apporto di energia da fonti non congenerative.

I calcoli da effettuare sembrano molto complessi, ma sono corredati da una serie di casi esemplificativi.

 

Le regole per individuare i parametri che concorrono alla definizione della CAR

Dopo aver illustrato la configurazione e lo schema di flusso dell’impianto di cogenerazione, la seconda parte delle Linee guida indica come determinare:

• l’energia totale entrante nell’impianto di cogenerazione (F)

• il potere calorifico dei combustibili non tradizionali in caso di difficile misurazione

• il calore totale utile (H)

• il calore utile del circuito vapore

• il calore utile in presenza di impianti di cogenerazione con turbine a vapore

• il calore utile del circuito acqua calda

• il calore utile nel caso di utilizzazione diretta dei gas esausti

• l’energia del combustibile immesso nell’impianto e del calore utile non partecipanti al processo di cogenerazione – Fnon-chp e Hnon-chp

• l’energia del combustibile NON CHP (Fnon-chp) e del calore utile NON CHP (Hnon-chp) per apporto di energia da fonti esterne all’impianto di cogenerazione

• l’energia del combustibile NON CHP (Fnon-chp)

• l’energia del combustibile e del calore utile nel caso di impianti con schemi di processo cogenerativi e non cogenerativi

• l’energia elettrica/meccanica prodotta.

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