I Certificati Bianchi (CB) sono un meccanismo per l’incentivazione dell’efficienza energetica (EE) utilizzati, oltre all’Italia dove sono definiti Titoli di Efficienza Energetica (TEE), anche in alcuni altri paesi (Francia, Gran Bretagna, Regione delle Fiandre in Belgio, Brasile) con diverse varianti. Lo schema estero più simile a quello italiano è quello francese.
I TEE sono stati introdotti in Italia nel 2001 (due DM del 24.4.2001) ma ci sono state difficoltà che ne hanno reso difficile l’avvio, per cui nel 2004 due Decreti Ministeriali (DM 20.7.2004) ne hanno migliorato il quadro giuridico rendendo possibile l’effettivo avvio del meccanismo, che è gestito dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG). Questa si avvale del supporto tecnico dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
Il D.L. 3/3/2011 n.28 prevedeva il passaggio di determinate competenze in materia al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ma, ad oggi, non è stato attuato tale passaggio.
L’unità di misura di un TEE è quella di una tonnellata di petrolio equivalente (tep).
Il meccanismo dei TEE prevede che ogni distributore di energia elettrica e di gas con oltre 50.000 clienti finali allacciati sia sottoposto all’obbligo di presentare all’AEEG un certo numero di TEE ad ogni scadenza annuale (31 maggio di ogni anno), secondo obiettivi di risparmio nazionale definiti attualmente solo fino a quest’anno (il D.L. 115/2008 prevede una modalità di ritiro dei TEE emessi ed in circolazione qualora il meccanismo non sia prolungato oltre il 2012) e ripartiti tra di essi in maniera proporzionale alle loro vendite rispetto al totale nazionale (il tutto con riferimento ai dati di due anni prima).
Alla presentazione dei TEE all’AEEG ed in seguito al loro annullamento, avviene il pagamento di un corrispettivo (rimborso tariffario) al Distributore obbligato, variabile annualmente e fissato pari a 86,98 €/TEE per il 2012. La copertura di questi costi avviene attraverso il recupero in bolletta sia dell’elettricità sia del gas dei consumatori finali.
I TEE vengono emessi dall’AEEG in base ai risparmi di energia addizionali (ossia eccedenti quanto sarebbe stato comunque ottenuto in base ad interventi ad es. per l’adeguamento normativo o alla normale evoluzione tecnologica) di energia a seguito di interventi di EE. Questi interventi possono essere misurati tramite le cosiddette “Schede” (analitiche o standardizzate) o tramite misurazioni “a consuntivo”, ossia sulla base delle misurazioni risultanti da un determinato piano di misura dei risparmi presentato dal richiedente i TEE e approvato dall’AEEG. I dettagli sono specificati in apposite Linee Guida dell’AEEG di cui alla Delibera EEN 9/11.
Il registro dei TEE è gestito dal Gestore dei Mercati Energetici (GME).
I richiedenti i TEE possono essere gli stessi Distributori o loro società controllate, Società di Servizi Energetici (SSE o ESCO) o Energy Managers previo accreditamento presso l’AEEG.
Ci sono 5 tipologie di TEE:
- Tipo I: attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;
- Tipo II: attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;
- Tipo III: attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall’elettricità e dal gas naturale non destinate all’impiego per autotrazione;
- Tipo IV: attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall’elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti e valutati con le modalità previste dall’articolo 30 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28;
- Tipo V: attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall’elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti e valutati attraverso modalità diverse da quelle previste per i titoli di tipo IV.
Solo i primi 3 tipi di TEE sono stati emessi, il tipo IV è ad oggi inapplicabile per mancanza di specifiche “schede”, mentre il tipo V, seppure applicabile, non riveste grande interesse perché non sottoposto a rimborso tariffario. Dei primi 3 tipi il più diffuso è il primo (71% del totale). Ai fini pratici i primi 3 tipi sono equivalenti.
I TEE si applicano a qualunque ambito di consumo: industriale, domestico, terziario, agricoltura e pesca e trasporti. Tuttavia i settori più diffusi sono quello civile elettrico (56% dei TEE emessi al 2010), civile termico (23%) e usi termici ed elettrici nell’industria (16%). Completano il quadro gli interventi sull’illuminazione pubblica (3%), e produzione e distribuzione di energia in ambito civile (2%).
I TEE sono oggetto di compravendita in due modalità:
- attraverso contrattazione bilaterali che devono essere registrate al GME;
- attraverso l’apposita piattaforma di scambio del GME.
Si noti che possono alla compravendite anche operatori di tipo finanziario (traders).
Ognuno dei tre tipi di TEE commercializzati ha un proprio valore, seppure i tre siano fortemente allineati. Il prezzo di borsa da settembre 2010 è stato costantemente al disopra del valore del rimborso tariffario (92,22 €/TEE nel 2010, 93,68 €/TEE nel 2011), tuttavia il quadro potrebbe cambiare dal 2012 a seguito dell’aumento dei TEE che saranno emessi in seguito al recente cambiamento del sistema introdotto dall’AEEG (con l’introduzione di un coefficiente moltiplicativo TAU che aumenta il numero di TEE emessi per ogni intervento approvato).
Principali riferimenti legislativi:
- 24.04.2001 Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
Decreto Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato – GU n. 117 del 22-5-2001 - 24.04.2001 Individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficenza energetica negli usi finali ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Decreto Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato – GU n. 117 del 22-5-2001- Suppl. Ordinario n.125 - 20.07.2004 Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
Decreto Ministero delle Attività Produttive – GU n. 205 del 1-9-2004 - 20.07.2004 Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Decreto Ministero delle attività produttive – GU n. 205 del 1-9-2004 - 21.12.2007 Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l’incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Decreto – GU n. 300 del 28.12.07
- 30.05.2008 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE Decreto legislativo n. 115 – GU n. 154 del 3/7/08
- Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n.28.
Documenti importanti:
- Aggiornamento, mediante sostituzione dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all’articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i. e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica
- FaQ Applicazione delle nuove Linee guida per il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (domande e risposte)
- GUIDA OPERATIVA AGGIORNATA – cosa sono i come ti ottengono i Certificati bianchhi TEE
Link utili:
- http://www.autorita.energia.it/it/operatori/operatori_ee.htm
- http://www.mercatoelettrico.org/It/Default.aspx