DETRAZIONI FISCALI
In merito alle detrazione Irpef (per le ristrutturazioni) e alle detrazioni fiscali (per le riqualificazioni energetiche), leggendo le relative Guide dell’Agenzie delle Entrate, si ricorda quanto segue:
1) La Detrazione Irpef si applica per: “interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze”.
In questi interventi rientrerebbe anche il fotovoltaico e la bonifica amianto / rifacimento tetto.
Gli interventi però sono applicabili solo a persone fisiche e per:
- edifici residenziali esistenti o
- parti comuni di edifici residenziali *.
Per aziende uninominali o similari è applicabile solo per edifici e beni non strumentali;
Tetto massimo di spesa ammissibile: 96.000 € (fino al 30/06/2013)
Detrazione: 50% (sino al 30/06/2013, poi si torna a 36%, con tetto di spesa ammissibile di 46.000 €)
2) Le Detrazioni fiscali per le riqualificazioni energetiche (55%), dove rientrano ad esempio il solare termico e le pompe di calore (approfondimento a seguire).
NOTE:
- i due benefici non sono cumulabili (o si richiede l’uno o si richiede l’altro) e la detrazione Irpef si applica, probabilmente, al solo con lo scambio sul posto.
- Tali detrazioni, inoltre, non sono cumulabili con gli incentivi in Conto Energia.
- Beneficiare o meno della detrazione Irpef dipende sempre dal gettito fiscale: ovvero le eventuali
- eccedenze che non si riescono a recuperare, vengono perdute.
Per i casi dubbi, come i capannoni agricoli (classificati D/10, quindi non edifici residenziali), non soggetti a certificazione energetica ma con coperture da bonificare, sembra quindi molto dubbia la possibilità della detrazione Irpef o detrazione fiscale. Si rimanda quindi alla consulenza del consulente Commercialista di ciascun Cliente.
Per gli impianti fotovoltaici:
- L’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli impianti fotovoltaici non rientrano negli interventi ammessi alla detrazione fiscale del 55% (risparmio energetico), per il fatto che un impianto fotovoltaico non genera direttamente una riduzione dei consumi per la climatizzazione dell’edificio (quindi un risparmio energetico).
- Inoltre, gli impianti fotovoltaici possono rientrare tra gli interventi ammessi alla detrazione Irpef del 50% (ristrutturazioni) solo qualora inseriti appunto in un intervento di * ristrutturazione edilizia *relativi al conseguimento di risparmi energetici.
DETRAZIONE FISCALE DEL 55%
Detrazioni d’imposta Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle
società) nella misura del 55% delle spese sostenute, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
SOGGETTI BENEFICIARI
Contribuenti che hanno un titolo sull’unità immobiliare (proprietà, possesso, usufrutto, affitto …) sia che siano persone fisiche sia che siano persone giuridiche (società semplici, imprese familiari, liberi professionisti …). Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.
QUALI INTERVENTI POSSONO USUFRUIRE
Interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale) e che riguardino, in particolare, i seguenti interventi coi seguenti limiti d’importo:
NON SI APPLICA PER IL FOTOVOLTAICO
NB: SOLARE TERMICO
Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature e delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento. Ai fini dell’asseverazione dell’intervento è necessario che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera. Devono inoltre avere un termine minimo di garanzia (5 anni per pannelli e bollitori e 2 anni per accessori e i componenti tecnici).
ADEMPIMENTI
- Asseverazione di un tecnico abilitato
- Attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove richiesto (sono escluse
- sostituzione infissi ed installazione pannelli solari)
- Scheda informativa relativa agli interventi realizzati
- Trasmissione, entro 90 gg dalla fine dei lavori, della documentazione all’ENEA
DOCUMENTI DA CONSERVARE
- il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato
- l’attestato di qualificazione o certificazione energetica (ove richiesto) e la sua ricevuta di la ricevuta del bonifico bancario o postale (soggetti non titolari di reddito d’impresa – no pagamenti tramite assegno)
- le fatture e le ricevute fiscali che comprovano le spese sostenute.
Gli adempimenti fiscali sono tra i servizi offerti dal network EnergyINlink