Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale in data 28 Dicembre 2012 e Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 2013; il Decreto entrato in vigore il 3 gennaio 2013; il c.d. decreto “Conto Termico”, si dà attuazione al regime di sostegno introdotto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energeticae per la produzione di energia termicada fonti rinnovabili.
Soggetti ammessi (Art. 03)
1. Sono ammessi agli incentivi previsti dal presente decreto:
a) le amministrazioni pubbliche;
b) i soggetti privati, intesi come persone fi siche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito
agrario.
Tipologie di interventi incentivabili (Art. 04)
1. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui all’allegato I, i seguenti interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi
categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:
a) isolamento termico di superfi ci opache delimitanti il volume climatizzato;
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infi ssi delimitanti il volume climatizzato;
c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fi ssi o mobili, non trasportabili.
2. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui all’allegato II, i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta effi cienza:
a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale
dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati
rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
c) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
3. Gli interventi realizzati ai fi ni dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 11 del decreto legislativo
n. 28/2011 accedono agli incentivi previsti al presente decreto limitatamente alla quota eccedente quella necessaria
per il rispetto dei medesimi obblighi.
Spesa annua cumulata
Il decreto stanzia fondi per una spesa annua cumulata massima di 200 mln di euro per gli interventi realizzati o da realizzare dalle Amministrazioni pubbliche e una spesa annua cumulata pari a 700 mln di euro per gli interventi realizzati da parte dei soggetti privati.
Cumulabilità ( Art 12)
L’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, ad eccezione:
- dei fondi di garanzia,
- dei fondi di rotazione e
- dei contributi in conto interesse.
Diagnosi e certifi cazione energetica ( Art. 15)
Le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l’intervento e da certifi cazione energetica successiva.
Esempio praticio
Gli incentivi vengono corrisposti in rate annuali costanti (per 2 oppure 5 anni, a seconda dell’intervento) e potranno coprire fino al 40% del costo dell’investimento. Per tutte le tecnologie ammesse a incentivo, il nuovo decreto stabilisce una serie di valori prestazionali minimi. In particolare, l’incentivo risulta commisurato all’energia rinnovabile prodotta e al risparmio energetico conseguito e sarà differenziato per taglie e zone climatiche. Per gli impianti a biomassa o a PdC fino a 35 kWt e solari termici fino a 50 mq, l’ammontare annuo dell’incentivo è costante, calcolato a forfait ed erogato per un biennio. Per quanto riguarda, invece, gli impianti di taglia maggiore, l’ammontare annuo dell’incentivo è costante, conteggiato a forfait ed erogato per un quinquennio. L’incentivo, erogato in rate annuali costanti, è pari ad una percentuale della spesa sostenuta per l’intervento.
Il ministero dello sviluppo (vedi allegato) ha pubblicato tre brevi esempi economici riferiti a un ipotetico appartamento monofamiliare di 90 m² in zona climatica D:
- pompa di calore elettrica, 24 kWt: 2.772 euro di incentivo in due anni a fronte di una spesa di 6.500 euro;
- stufa a pellet, 22 kWt: 1.392 euro di incentivo in due anni a fronte di una spesa di 4.000 euro;
- solare termico, 4 m²: 1.360 euro di incentivo in due anni a fronte di una spesa di 3.600 euro.
Il Decreto si componi di 4 allegati:
ALLEGATO I – Criteri di ammissibilità e calcolo degli incentivi per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica
ALLEGATO II – Criteri di ammissibilità e calcolo degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed incremento dell’efficienza energetica
ALLEGATO III – Determinazione dell’incentivo per le diagnosi energetiche preliminari e certificazioni energetiche
ALLEGATO IV – Procedure per l’iscrizione ai registri
DECRETO 28 dicembre 2012. Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di effi cienza energetica di piccole dimensioni.
Excel Foglio di lavoro per il calcolo degli incentivi:
- solare termico;
- pompe di calore;
- biomass.
Download Fogli di calcolo incentivi
[Fonte Fogli elaborati da www.conto-energia-termico.com ]
Scarica le regole Applicative Conto Termico – versione definitiva 08/04/2013
TABELLA DI CONFRONTO TRA CONTO TERMICO E DETRAZIONE FISCALE 55%
CONTO TERMICO | DETRAZIONE 55% | |
Calcolo incentivo | % dei costi sostenuti, corretta in base ad alcuni indici prestazionali. Il recupero stimato è circo 40% | 55 % dei costi sostenuti |
Indici prestazione dell’intervento | Rendimento degli impianti, limiti alle emissini, zone climatiche. | Non presenti, la detrazione è indipendente dalle prestazioni dell’intervento stesso. |
Durata incentivo | Due o cinque anni secondo le dimensioni e soggetto | Sempre in dieci anni, e funzione della capienza fiscale. |
Soggetti ammessi | Privati e Pubblica Amministrazione | Titolari di reddito soggetti a Irpef o Ires |
Erogazione dell’incentivo | Erogazione diretta del GSE, attraverso bonifici annuali sul CC | Detrazione fiscale, compatibilmente con la posizione fiscale: l’incentivo non può superare il totale lorda |
Finanziamento dell’incentivo | Incrementi alla tariffe gas (2%) | Fiscalità generale |
Enti che erogano l’agevolazione | Ministero dello Sviluppo Economico | Enea e Ministero Sviluppo dell’Economie ed Entrate per la parte fiscale |
Limite alle domande – tetto di spesa | Definito dal Ministero dello Sviluppo. A disposizione ci sono 200 Mio per la PPAA e 700 per i privati. | Previsti limiti di psesa per i singoli interventi, ma non c’è un plafond complessivo. |