Si rappresenta che dal 1° gennaio 2014 possono accedere al sistema dei certificati bianchi “esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione”, come stabilito dall’art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012.
A tal proposito, si ricorda che le Linee Guida EEN 09/11 e s.m.i. sono applicabili nelle parti “non incompatibili” con il D.M. 28 dicembre 2012, ivi incluse le disposizioni contenute nell’art. 6, comma 2.
Pertanto, in conformità al disposto normativo di cui sopra e nelle more dell’entrata in vigore del decreto di approvazione dell’adeguamento delle Linee Guida EEN 09/11 e s.m.i., come condiviso con il Ministero dello Sviluppo Economico, si segnala che:
- con riferimento alle Proposte di Progetto e Programma di Misura (PPPM), a partire dal 1° gennaio 2014, accedono al meccanismo dei certificati bianchi le PPPM la cui data di prima attivazione sia uguale o successiva alla data di presentazione del progetto stesso;
- con riferimento alle Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi (RVC standard), con data di avvio, come definita dall’art. 1, comma 1 delle Linee Guida EEN 9/11, uguale o successiva al 1° gennaio 2014, accedono al meccanismo dei certificati bianchi le richieste la cui data di prima attivazione sia antecedente al più 12 mesi dalla data di avvio;
- con riferimento alle prime RVC analitiche, con data di inizio del periodo di riferimento (monitoraggio), come definito dall’art. 1, comma 1 delle Linee Guida EEN 9/11, uguale o successiva al 1° gennaio 2014, accedono al meccanismo dei certificati bianchi le richieste la cui data di prima attivazione sia antecedente al più 12 mesi dalla data di inizio monitoraggio.
A tal riguardo, si specifica che il soggetto titolare del progetto, in fase di trasmissione telematica della lettera di richiesta di:
- valutazione di conformità inerente la PPPM (lettera di conferma PPPM), sarà tenuto a dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che la data di prima attivazione del relativo intervento è uguale o successiva alla data di presentazione della proposta; successivamente, in fase di rendicontazione della prima RVC, il soggetto titolare dovrà fornire ogni evidenza utile a identificare univocamente l’effettiva data di prima attivazione del progetto;
- verifica e certificazione dei risparmi inerente al progetto presentato (lettera di conferma RVC), sarà tenuto a dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle richieste come sopra specificate, con riferimento alla metodologia di valutazione standard ed analitica.
Si segnala che, ai fini dell’individuazione della data di prima attivazione dei progetti, resta valido quanto definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (chiarimenti), nell’ambito del precedente periodo di gestione del meccanismo, relativamente ai documenti da utilizzare e conservare per ciascuna tipologia di intervento.
Si comunica, inoltre, che:
- entro il 31 dicembre 2013, i soggetti titolari di progetti di efficienza energetica possono presentare PPPM con data di prima attivazione antecedente alla data di presentazione del progetto in conformità con il D.M. 28 dicembre 2012 e con le Linee Guida EEN 09/11, in vigore ai sensi dell’art. 6, comma 2 del citato decreto;
- sono ammissibili al meccanismo dei certificati bianchi dopo il 1° gennaio 2014 anche le prime RVC analitiche che presentano data di inizio del periodo di monitoraggio compresa tra il 5 luglio 2012 e il 31 dicembre 2013, nei limiti dei 12 mesi del periodo di monitoraggio e dei successivi 180 giorni previsti dalle Linee Guida per la presentazione delle richieste stesse.
Per maggiore chiarezza, si forniscono alcuni casi esemplificativi.
[Fonte: GSE]