Con Delibera 107/2014/R/efr del 13 marzo 2014 l’Autorità AEEG individua le Modalità di applicazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica nel caso dei grandi progetti nonché definizione e modalità di riconoscimento del valore costante per i medesimi titoli.
Il Decreto 28 Dicembre 2012 al’ Art. 8. Comma 1 definisce i Grandi progetti come: “interventi infrastrutturali, anche asserviti a sistemi di risparmio energetico, trasporti e processi industriali che comportino un risparmio di energia elettrica o di gas stimato annuo superiore a 35.000 tep e che abbiano una vita tecnica superiore a venti anni, il proponente richiede al Ministero dello sviluppo economico l’attivazione della procedura di valutazione, ai fi ni dell’accesso al meccanismo dei certifi cati bianchi, presentando il progetto di intervento.”
La Delibera 107/2014 consente la scelta di accedere, o meno, al regime che assicura un valore costante dei titoli di efficienza energetica. La scelta in via definitiva deve essere effettuata al termine della procedura di valutazione ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012. Tale scelta non può essere modificata nel corso della vita utile del progetto. Qualora il proponente scelga il valore costante dei titoli di efficienza energetica, esso trova applicazione a valere per l’intero periodo incentivante.
I titoli corrispondenti a risparmi o premialità relativi ai grandi progetti che accedono al regime che ne assicura un valore costante vengono emessi e contestualmente ritirati dal GSE. Tali titoli non vengono utilizzati dai distributori per adempiere ai propri obblighi e non possono essere oggetto di negoziazione.
Il valore costante riconosciuto, per l’intera durata del periodo incentivante, ai titoli relativi ai grandi progetti, espresso in €/TEE con due cifre decimali, è pari al minimo tra:
a) la media dei valori unitari dei contributi riconosciuti ai distributori per i tre anni d’obbligo precedenti a quello nel quale almeno uno dei clienti finali inizia a beneficiare dei risparmi energetici derivanti dal grande progetto e
b) il rapporto tra:
– i costi di investimento effettivamente sostenuti comprensivi della remunerazione del capitale investito determinata alla data dell’attivazione della procedura di valutazione, secondo le modalità di cui all’Allegato A, al netto dei minori costi derivanti, per l’intera durata del periodo incentivante, dagli interventi di efficienza e valutati, per quanto possibile, sulla base dei valori medi unitari adottati ai fini dell’ultimo calcolo del parametro E di cui all’articolo 3, comma 1, della deliberazione 13/2014/R/efr;
– il numero dei titoli di efficienza energetica che si stima possano essere ottenuti sulla base della quantità stimata dei risparmi energetici ottenibili per l’intera durata del periodo incentivante, tenendo conto della vita tecnica dell’intervento e al netto della maggiorazione derivante dalla premialità esplicitamente prevista dall’articolo 8, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012.