È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 luglio il Decreto Legislativo 04 luglio 2014, n. 102 di recepimento della Direttiva 2012/27/UE, che detta misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica.
Direttiva 2012/27/UE che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (GU Serie Generale n.165 del 18-7-2014)
Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/2014.
Ecco alcuni dei punti salienti.
Riqualificazione: L’ENEA predisporrà ogni 3 anni una proposta per la riqualificazione energetica degli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati, anche per aumentare il numero di Edifici a Energia Quasi Zero di cui al D.Lgs. 192/2005.
Immobili della Pubblica Amministrazione: A partire dalla data di pubblicazione del decreto, e fino al 2020, dovranno essere predisposti degli interventi sugli immobili di proprietà della Pubblica Amministrazione in grado di conseguire una riqualificazione energetica di almeno il 3% della superficie coperta utile climatizzata degli edifici o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 MTep.
Per la realizzazione degli interventi sopra menzionati, le pubbliche amministrazioni centrali dovranno favorire il ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico e potranno agire tramite l’intervento di una o più ESCO.
Il meccanismo dei certificati bianchi dovrà garantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al 60% dell’obiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato. Qualora dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto all’obbligo previsto, il MISE introduce, anche su proposta dell’Autorità per l’Energia, misure di potenziamento del sistema di sostegno basato sui certificati bianchi e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell’efficienza energetica, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico.
Diagnosi energetiche: Le grandi aziende e le imprese ‘energivore’, entro il 5 dicembre 2015 saranno tenute a eseguire diagnosi energetiche periodiche, per individuare gli interventi più efficaci per ridurre i consumi di energia.
Diagnosi condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale, tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001,
Sono previste sanzione da 4.000 a 40.000€ per chi non ottempera all’obbligo.
Le principali novità in materia condominiale :
La Termoregolazione e la contabilizzazione non sono più solo cosa di Regione Lombardia ma dell’intero territorio nazionale;
Entro il 31/12/2016 vige l’obbligo d’installazione, in tutti gli immobili condominiali dotati d’impianti di riscaldamento, acqua calda o raffrescamento centralizzato, di sistemi per la termoregolazione e la contabilizzazione individuale (Comma 5 articolo 9) la norma di riferimento per il criterio di contabilizzazione è e resta la UNI 10200
Il progetto e la diagnosi energetica sono “OBBLIGATORI”. Tutti i costi, ivi inclusi quelli per la manutenzione e la conduzione andranno suddivisi secondo gli effettivi prelievi di energia utile pertanto secondo la succitata UNI 10200
Nei casi di nuova fornitura centralizzata dell’energia per uso riscaldamento, condizionamento e acqua calda sanitaria, è fatto obbligo d’installare sistemi per la contabilizzazione e per la termoregolazione per ciascuna singola unità immobiliare del contesto edificio / impianto.
I Fornitori del servizio di contabilizzazione e lettura nonché di riparto delle spese di riscaldamento, provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi e dettagliati. Dovranno pertanto garantire la massima trasparenza all’utenza senza ostacolare o trattenere informazioni
Ci sono novità sullo scarico in facciata dei gas combusti di caldaie autonome (potenza < 35kW). Il testo consente tali scarichi, nel rispetto della norma UNI 7129/08, qualora i sistemi esistenti non possano consentire a tale scopo in quanto non adeguati, ad esempio allo scarico di caldaie a condensazione. In tali caso la caldaia a condensazione potrà scaricare in facciata previo la verifica delle distanze previste dalla UNI 7129/08 attività questa da verificare con l’ausilio di un progetto/progettista.
Le Regioni ed i Comuni dovranno adeguare i propri regolamenti nel rispetto di quanto concesso dal succitato D.Lgs 102/14
Sono previste sanzioni per la mancata adozione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione ma anche per la mancata diagnosi energetica (fino a 20.000€ in quest’ultimo caso).
Clicca qui per scaricare il D. Lgs. 102/2014: