Le modifiche alle regole in consultazione fino al 16 ottobre

Introdurre un nuovo sistema di garanzia che preveda la totale copertura finanziaria degli impegni assunti dagli operatori nella formulazione delle loro proposte di acquisto.

Le regole di funzionamento del mercato dei TEE (Titoli di efficienza energetica, noti anche come “certificati bianchi”) sono contenute nelle “Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica”, adottate dal GME (Gestore dei mercati energetici) e approvate dall’Autorità per l’energia (AEEGSI) con la deliberazione n. 67/05 del 14 aprile 2005, in seguito modificate ed integrate con la deliberazione 53/2013/R/efr del 14 febbraio 2013.

Il mercato dei TEE (MTEE), avviato nel 2006, ha ormai raggiunto la maturità e un certo livello di crescita. Al Gme sono pervenute diverse segnalazioni da alcune associazioni di settore che auspicano un’ulteriore fase di sviluppo del MTEE, volta anche a massimizzare sullo stesso la partecipazione degli operatori.

Proposte di modifica alla struttura di funzionamento del Mercato dei TEE

Il Gestore dei mercati elettrici ha pertanto posto in consultazione un documento – DCO 6/2014 (CLICCA QUI) – con il quale sottopone alla valutazione degli operatori la proposta di introdurre alcune modifiche alle attuali regole di funzionamento del Mercato dei certificati bianchi.

Gli interventi di modifica al meccanismo di funzionamento del MTEE riguardano, come sopra rappresentato, la previsione:

  • della facoltà per gli operatori di indicare al GME le “controparti non accettabili” con le quali non intendono risultare parte negoziale, ovvero le controparti rispetto alle quali, durante lo svolgimento delle sessioni di mercato, gli stessi non intendono risultare parte negoziale.
  • di adottare un sistema di garanzia a totale copertura del controvalore degli acquisti; in luogo dell’attuale meccanismo basato sul deposito in conto prezzo, preveda la totale copertura finanziaria degli impegni assunti dagli operatori nella formulazione delle loro proposte di acquisto, ciò anche al fine di contenere i tempi per il completamento di tutte le operazioni di mercato e favorire, per quanto possibile, il corretto perfezionamento delle attività post-mercato che conseguono alla chiusura delle transazioni sullo stesso.

Con l’occasione il GME sottopone agli operatori anche la proposta di aggiornare talune altre disposizioni delle Regole MTEE.

OSSERVAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 16 OTTOBRE. I soggetti interessati dovranno far pervenire, per iscritto, le proprie osservazioni con riferimento alle modalità operative descritte nel documento, oltre che, in particolare, sugli spunti di consultazione S.1 e S.2, al GME – Legale e Regolazione, entro e non oltre il 16 ottobre 2014, termine di chiusura della consultazione con una delle seguenti modalità:

  • e-mail: info@mercatoelettrico.org
  • fax: 06.8012-4524
  • posta: Gestore dei mercati energetici S.p.A. Largo Giuseppe Tartini, 3/4 00198 – Roma

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

IL RUOLO DEL GME. Ricordiamo che, in attuazione dell’art. 29 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012, le attività istruttorie di valutazione dei singoli progetti di risparmio energetico e le connesse attività di certificazione dei risparmi conseguiti, in precedenza svolte dall’AEEGSI, sono state assunte dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A..

In esito a tali attività di certificazione, il GSE invia al GME le richieste di emissione dei TEE riconosciuti relativamente ai risparmi conseguiti dai singoli progetti per la successiva emissione dei TEE in favore dei soggetti titolari dei suddetti progetti.

Una volta emessi, i TEE sono depositati dal GME sul conto proprietà del titolare del progetto di risparmio energetico, aperto presso un apposito registro (Registro dei TEE), organizzato e gestito dal GME e possono essere negoziati: i. nell’ambito del mercato organizzato e gestito dal GME ai sensi dei succitati decreti ministeriali 20 luglio 2004 (mercato dei TEE) ovvero; ii. bilateralmente, al fuori, quindi, del mercato organizzato, sussistendo, tuttavia, in tal caso, l’obbligo per gli operatori di provvedere alla registrazione delle quantità e dei prezzi di scambio nell’ambito del Registro dei TEE.

 

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