GMEIl GME informa che con Deliberazione 437/2015/R/EFR del 11 settembre 2015, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha approvato le proposte di modifica alle Regole di funzionamento del Mercato TEE presentata dal GME agli operatori con il documento di consultazione DCO 02/2015 del 26 giugno 2015 recante “Proposte di modifica delle regole del Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica”.

Con l’entrata in vigore, in data odierna, della nuova versione delle Regole del MTEE, il GME diviene controparte centrale degli scambi conclusi sul mercato. La prima sessione di mercato che vedrà il GME in tale ruolo si terrà il prossimo 6 ottobre.

La qualifica di controparte centrale attribuita al GME consente di eliminare il rischio di controparte ed introduce una semplificazione degli adempimenti amministrativo-contabili derivanti dalla partecipazione al mercato organizzato.

Le nuove funzionalità introdotte al fine di consentire l’assunzione del ruolo di controparte centrale sono state oggetto di apposite sessioni di prova svolte con gli operatori nelle date del 9 e del 10 settembre u.s.

Cosa cambia

Al termine di ciascuna sessione di mercato:

  • i venditori dovranno emettere una sola fattura nei confronti dell’acquirente GME;
  • gli acquirenti riceveranno un’unica fattura dal GME.

I pagamenti del GME verranno effettuati nei confronti di ciascun operatore suo creditore netto, il terzo giorno lavorativo (valuta stesso giorno) successivo alla chiusura della sessione di mercato di riferimento a seguito di ricevimento della fattura, mediante bonifici di importo rilevante o strumento equipollente.

Contestualmente all’entrata in vigore della nuova versione delle Regole sono state adeguate le Disposizioni Tecniche di Funzionamento nn. 1, 2 e 4:

Aspetti contabili e fiscali – fatturazione

Il GME, considerato “g” il giorno relativo alla sessione di mercato dei TEE, nel giorno “g+1” provvede ad inviare a ciascun operatore venditore, a fronte di tutte le transazioni concluse, una comunicazione relativa alle vendite effettuate dallo stesso, recante tutte le informazioni necessarie per la predisposizione della fattura da emettere nei confronti del GME.
Nel giorno “g+2”, il GME emette nei confronti degli operatori acquirenti e, per gli operatori amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (operatori PA), invia anche per il tramite del Sistema di interscambio (Sdi), le fatture relative alla sessione conclusa nel giorno “g”. Entro lo stesso giorno il GME riceve dagli operatori venditori le fatture passive relative alla sessione conclusa nel giorno “g”.

La fattura e la comunicazione sono organizzate per campi e gruppi di campi e mostrano il dettaglio di tutte le transazioni effettuate sul Mercato dei TEE.

Lo scambio delle fatture fra il GME e gli operatori avviene attraverso la messa a disposizione sulla piattaforma informatica ”MeSettlement” e, nel caso di transazioni in acquisto da parte degli operatori PA, anche secondo le modalità sopra indicate.

 

[Fonte: GME]


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