Certificati bianchi: nuova procedura per la richiesta di trasferimento di titolarità

Certificati bianchi, in Gazzetta il decreto che revoca le schede tecniche 40E, 47E, 36E e 21T

Sulla Gazzetta Ufficiale n.7 di ieri 11 gennaio 2016 è stato pubblicato il decreto 22 dicembre 2015 “Revoca e aggiornamento delle schede tecniche del meccanismo di incentivazione dei certificati bianchi”, del ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministero dell’Ambiente.

Le disposizioni del decreto acquistano efficacia decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LE SCHEDE TECNICHE REVOCATE. Il provvedimento, sul quale è stata acquisita il 20 ottobre 2015 l’intesa della Conferenza Unificata, revoca le seguenti schede tecniche:

– Scheda tecnica n. 21T «Applicazione nel settore civile di piccoli sistemi di cogenerazione per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria» di cui all’allegato «A» alla deliberazione dell’Autorita’ per l’energia elettrica il GAS – EEN 9/10 del 12 aprile 2010, come modificato dalle deliberazioni EEN 14/10 e EEN 9/11;

– Scheda tecnica n. 36E «Installazione di gruppi di continuita’ statici ad alta efficienza (UPS)», di cui all’allegato al D.M. 28 dicembre 2012;

– Scheda tecnica n. 40E «Installazione di impianto di riscaldamento alimentato a biomassa legnosa nel settore della serricoltura», di cui all’allegato al D.M. 28 dicembre 2012;

– Scheda tecnica n. 47E «Sostituzione di frigoriferi, frigocongelatori, congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie con prodotti analoghi a piu’ alta efficienza» di cui all’allegato al D.M. 28 dicembre 2012.

AGGIORNATA LA SCHEDA TECNICA 22T. La scheda tecnica 22T «Applicazione nel settore civile di sistemi per il teleriscaldamento per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria» di cui all’allegato «A» alla deliberazione dell’Autorita’ per l’energia elettrica il GAS – EEN 9/10 del 12 aprile 2010, come modificato dalle deliberazioni EEN 14/10 e EEN 9/11, è aggiornata secondo quanto previsto all’allegato 1.

Si precisa che per gli interventi realizzati negli ambiti di applicazione delle schede tecniche citate, e’ fatto comunque salvo l’accesso anche in futuro al meccanismo dei certificati bianchi attraverso il differente metodo di valutazione dei risparmi denominato «a consuntivo», tutelando, pertanto, gli
investimenti eventualmente gia’ pianificati.

Mise_decreto_22dicembre2015_GazzettaUfficiale_11gennaio2016

Allegato_1_aggiornamento_scheda_tecnica_22T

 

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