A partire dal prossimo 18 Luglio 2016, gli unici soggetti autorizzati ad accedere al meccanismo dei certificati bianchi sono:
- le ESCo certificate secondo UNI CEI 11352 o
- gli EGE certificati secondo UNI CEI 11339 0
- Aziende dotate di SGE ISO 50001
Di seguito un flusso logico per spiegare cosa cambia per le aziende con nomina di un Energy Manager L.10/91
Riferimenti normativi
D.lgs 102/2014
Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia – comma 2 – Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all’articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con l’esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l’organismo preposto è ISPRA.
Art. 12 Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione – comma 5 – I soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, decorsi ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi solo se in possesso di certificazione, rispettivamente, secondo le norma UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.
DM 28/12/2012 Art. 7. Modalità di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli obblighi
c) tramite società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili;
d) tramite i soggetti di cui all’art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia;
e) tramite le imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia applicando quanto previsto all’art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero si dotino di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001 e mantengano in essere tali condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell’intervento.
UNI CEI 11339 Esperti in gestione dell’energia
La norma definisce i requisiti generali e le procedure per la qualificazione degli Esperti in Gestione dell’Energia delineandone i compiti, le competenze e le modalità di valutazione delle competenze.
+ MiSE Decreto direttoriale 12 maggio 2015 – Schemi di certificazione ed accreditamento di ESCO ed esperti in gestione dell’energia
L.10/91 Articolo 19 Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia
Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
Nomina da effettuare su piattaforma N.E.M.O del FIRE:
- per i soggetti obbligati entro il 30/04;
- per i soggetti volontari senza vincolo di data per la prima nomina.
+ MiSE Circolare 18 dicembre 2014 Nota esplicativa concernente la nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
Il GSE informa attraverso alcune FaQ, nella sezione aspetti normativi, in merito all’attuazione dell’articolo 7 D.lgs 102/2014 a partire dal prossimo 18 Luglio 2016
[Fonte:GSE]
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