Il testo “chiuso” in attesa della pubblicazione in Gazzetta.
Non retroattività e obblighi di comunicazione tra le modifiche principali
Non retroattività delle nuove disposizioni, con entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e valutazione dei progetti sulla base della normativa vigente al momento della presentazione; maggiori obblighi informativi per il Gse; possibilità di prendere in considerazione anche i prezzi dei bilaterali nel definire il riconoscimento tariffario; cancellazione della manomissione degli strumenti di misura per verificare i risparmi dall’elenco delle violazioni rilevanti.
Queste le principali novità dell’ultima versione (definitiva) del decreto ministeriale sulle Linee guida sui Certificati bianchi, firmato dal ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti e tornato al Mise per il via libera definitivo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La versione definitiva del provvedimento, cha le Staffetta ha potuto visionare, recepisce in sostanza le condizioni poste dall’Autorità per l’energia.
Nei “considerato” è stato aggiunto il riferimento al ruolo dell’Autorità nel teleriscaldamento e teleraffrescamento.
All’articolo 2 comma 1 è stata aggiunta la definizione di “componente rigenerato”; viene eliminato dalla definizione di “data di avvio della realizzazione del progetto” il riferimento alla “data in cui l’investimento diventa irreversibile”; il “soggetto proponente” può anche non coincidere con il titolare del progetto.
All’articolo 4 comma 10 viene introdotto l’obbligo per il Gse (anche avvalendosi del Gme) di comunicare al Mise e di pubblicare sul proprio sito web entro il 30 giugno il numero dei Certificati bianchi non annullati al primo giugno che eccedono l’obbligo nazionale, specificando quanti sono in possesso dei distributori di energia elettrica e gas.
All’articolo 4 comma 14 una stretta sui prezzi dei Tee post 2020: dal primo giugno 2021 se non verranno stabiliti nuovi obiettivi, il Gse ritirerà i Tee generati dai progetti in corso pagando una media dei valori di mercato registrati sul mercato Gme nel 2017-2020, ridotta del 10% (non più del 5%, come nella versione precedente).
All’articolo 6 comma 6 si stabilisce che possano ottenere Tee anche progetti realizzati per adeguamento a vincoli normativi che però adottino soluzioni più efficienti di quelle indicate dalle norme e generino risparmi ulteriori.
All’articolo 11 comma 2 si dispone che la copertura dei costi potrà tenere conto anche dei prezzi riscontrati nei contratti bilaterali. All’articolo 12 comma 2 la disposizione sulla non retroattività: la conformità dei progetti deve essere alle norme vigenti alla data di presentazione del progetto e non a quelle del nuovo decreto.
All’articolo 12 comma 5, in materia di controlli e verifiche, si introduce la possibilità di fornire certificazioni di parti terze, disponendo che se il Gse vuole dati ulteriori i relativi costi saranno a suo carico; dall’elenco delle violazioni rilevanti è cancellata la “manomissione degli strumenti di misura per verificare i risparmi”.
All’articolo 13 comma 5 si dispone che il Gse pubblichi sul proprio sito internet il numero di progetti approvati, dei Tee riconosciuti e le stime dei Tee che saranno riconosciuti fino alla prima scadenza dell’obbligo.
All’articolo 15 comma 1 si dispone che il Gse pubblichi, oltre all’elenco non esaustivo dei progetti ammissibili, anche un elenco non esaustivo degli interventi non ammissibili.
L’entrata in vigore del decreto non sarà più, ovviamente, il primo gennaio 2017 ma il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta.
Nell’allegato 1 passa da 60 a 120 giorni il termine per la presentazione delle richieste di verifica e di certificazione dei risparmi (RC e RS) dalla fine del periodo di monitoraggio; gli oneri finanziari e i costi indiretti rientrano nella stima dei costi di realizzazione del progetto.
Nell’allegato 2, i valori di potere calorifico inferiore sono quelli indicati nell’allegato IV della direttiva 2012/27/Ue.
[Fonte: Staffetta Quotidiana, 13-01-17]
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