Sentenza sul ricorso intentato da Fondazione S. Lucia contro la normativa italiana.
Il fatto che solo alcune imprese manifatturiere, a differenza di altre come i servizi sanitari, siano beneficiarie delle a agevolazioni per gli energivori non è contrario alla direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.

 

Lo ha stabilito oggi una sentenza della Corte di Giustizia europea, in risposta a un quesito del Consiglio di Stato italiano scaturito dal contenzioso tra Fondazione Santa Lucia e Cassa conguaglio per il settore elettrico, ministeri dello Sviluppo economico e dell’Economia e Autorità per l’Energia relativamente al diniego di concedere alla Fondazione gli incentivi sui corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema.
La sentenza ricorda che un atto di indirizzo del Mise del luglio 2013 ha demandato all’Autorità per l’Energia il compito di ridefinire i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitando l’erogazione di tali benefici alle sole imprese energivore del settore manifatturiero. Di qui il ricorso della Fondazione al Tar Lombardia e quindi al Consiglio di Stato, che ha chiesto alla Corte Ue se i benefici in questione abbiano natura fiscale e se l’ordinamento comunitario e la direttiva 2003/96/CEE ammettano una disciplina nazionale che da un lato introduce un sistema di agevolazioni per le imprese “a forte consumo di energia” e, dall’altro, destina tali agevolazioni soltanto ad alcune imprese escludendone altre.

I giudici comunitari hanno stabilito innanzitutto che “gli importi dovuti dalle imprese per coprire i costi generali del sistema elettrico possono avere natura di imposte indirette, se al giudice nazionale è dato constatare che i soggetti utilizzatori dei servizi della rete elettrica hanno un obbligo, coercibile da parte della pubblica autorità, di effettuare i relativi pagamenti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico”. Pertanto, la riduzione di tali importi avrebbe natura di agevolazione (sgravio) fiscale.

Confermerebbe la natura fiscale dell’obbligo (e della connessa agevolazione) il fatto che le somme raccolte siano destinate a finanziare non solo i costi di produzione e distribuzione dell’elettricità, ma anche quelli legati a obiettivi d’interesse generale (promozione Fer, efficienza etc.). Per contro, “non impediscono di ravvisare la natura fiscale dell’obbligo né il fatto che i costi generali si riverberino, in ultima analisi, sulla bolletta dell’utente finale, né il fatto che le somme raccolte non passino per il bilancio dello Stato per finanziare voci della spesa pubblica ma siano distribuite da un fondo di compensazione per riequilibrare i costi sostenuti da soggetti, anche privati, in relazione a progetti specifici indicati dalla legge”.

Via libera dunque agli sgravi “selettivi” agli energivori, anche se, argomenta la Corte, dovrebbe essere verificato “se una siffatta normativa nazionale costituisca un aiuto di Stato”. Questa però “è un’altra questione, della quale la Corte non è al momento stata investita”.

[Fonte:QE, 18-01-17]

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