15 e 30 settembre: scadenza contributo annuale e dichiarazione on line AEEGSI
L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha fissato al 15 settembre la scadenza per il versamento del contributo AEEGSI relativo all’anno 2016, come previsto dalla Delibera 384 del 1 giugno 2017.
La stessa delibera prevede che tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo AEEGSI devono inviare all’Autorità, entro il 30 settembre, l’apposita dichiarazione on-line indicando:
– il soggetto che ha eseguito il versamento
– la misura e la data di versamento
– la base imponibile per la liquidazione del contributo
– le voci di bilancio escluse da quest’ultimo
– copia del bonifico di versamento
La Delibera 384/2017 definisce le modalità di calcolo dell’ammontare del contributo, le aliquote di contribuzione e la relativa procedura da seguire per il versamento dello stesso.
Chi deve versare il contributo annuale? Tutti coloro che svolgono attività nel settore dell’energia elettrica e del servizio idrico integrato (SII), iscritti nel registro delle imprese o in qualità di gestione pubblica diretta.
Come si calcola il contributo? Il contributo corrisponde allo 0,27‰ calcolato sui ricavi riguardanti esclusivamente le attività di cui all’articolo 2 dell’Allegato A alla deliberazione 384/2017/A e desumibili dall’ultimo conto economico chiuso ed approvato.
È previsto un contributo aggiuntivo dello 0,02 ‰ per i soggetti dei settori dell’energia elettrica e gas che offrono servizi infrastrutturali a tariffa tra cui:
1. trasmissione dell’energia elettrica;
2. dispacciamento dell’energia elettrica;
3. distribuzione dell’energia elettrica;
4. misura dell’energia elettrica;
5. rigassificazione del gas naturale liquefatto;
6. stoccaggio del gas naturale;
7. trasporto del gas naturale;
8. dispacciamento del gas naturale;
9. distribuzione del gas naturale;
10. misura del gas naturale;
11. distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti.
Attenzione però perché alcuni ricavi rientrano tra quelli assoggettati al contributo mentre altri, come ad esempio l’energia elettrica per la quota destinata all’autoconsumo o i ricavi da trasporto, distribuzione e vendita di energia, non vanno calcolati nella definizione del contributo.