Il GSE rende noto attraverso la sezione FaQ

 

E’ possibile cumulare ai sensi del DM 11 gennaio 2017 i certificati bianchi con incentivi statali, come ad esempio il super-ammortamento e l’iper-ammortamento?

​L’art. 10 del DM 11 gennaio 2017 dispone che “I Certificati Bianchi riconosciuti per i progetti di efficienza energetica per cui sia stata presentata istanza di incentivo al GSE dopo l’entrata in vigore del presente decreto, sono cumulabili con altri incentivi non statali destinati al medesimo progetto, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea”.

Pertanto, ai sensi del DM 11 gennaio 2017, con riferimento alla cumulabilità dei Certificati Bianchi con le forme di detassazione volte a supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi come il super-ammortamento al 140% sui beni strumentali introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208)” e l’iper-ammortamento al 250% su investimenti innovativi introdotto dalla Legge Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232), è esclusa la possibilità di cumulo con i titoli di efficienza energetica e ciò al pari, ad esempio, di altri incentivi statali, quali:

• il finanziamento attraverso lo strumento “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, istituito dal decreto-legge del Fare (art. 2 decreto-legge n. 69/2013);

• l’ecobonus previsto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 per la sostituzione di veicoli inquinanti con altri nuovi a basse emissioni complessive;

• qualsiasi finanziamento statale concesso in “conto capitale”, ivi inclusi il Conto Termico e i Programmi operativi interregionali – POI Energia ;

• le detrazioni fiscali.

[Fonte: GSE]

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