
Impresa Gasivora definizione
Arriva la riforma per gli energivori e gasivori per l’esenzione parziale degli oneri generali di sistema
Gasivori, pubblicato il decreto – Rinvio a successivo DM per quantifcare gli sgravi
Il provvedimento si limita a rivedere la definizione di impresa “gasivora” e a fissare i criteri sulla cumulabilità con le agevolazioni.
Defnite le imprese a forte consumo di gas, fissati i criteri sulla cumulabilità con agevolazioni per gli energivori.
Rinvio a successivo DM per la quantifcazione degli sgravi.
Il Mise ha pubblicato il decreto interministeriale che avvia l’iter di revisione del sistema di agevolazioni alle imprese gasivore sulla scia di quanto fatto con gli energivori.
Il provvedimento si limita per ora a rivedere la definizione di impresa “gasivora”, a fissare i criteri sulla cumulabilità con le agevolazioni agli energivori e le modalità attraverso cui l’Arera potrà introdurre l’esenzione dal pagamento delle specifiche componenti tariffarie a copertura degli oneri di decarbonizzazione per le imprese che utilizzano il gas come materia prima per uso non combustibile (tra cui la chimica e i fertilizzanti) e con consumi sopra una determinata soglia.
È invece rimandata a un successivo decreto (da adottare sentita l’Autorità) la definizione dei livelli di agevolazione.
Sono considerate gasivore le imprese con un consumo medio di almeno 1 GWh/anno, ovvero 94.582 Sm3/anno (considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3), e che rispettano uno dei seguenti requisiti:
* operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE;
* operano nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità gasivora positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Val non inferiore al 20%.
A decorrere dal 1° luglio 2018, le imprese con consumi superiori a 1 milione di Sm3/anno che utilizzano il gas totalmente, o per almeno l’80%, come materia prima per uso non combustibile sono esonerate dal pagamento delle componenti tariffarie REt (trasporto) e RE (distribuzione).
L’Arera coprirà l’esonero incrementando le componenti tariffarie con “flessibilità temporale e gradualità, in particolare per bilanciare incrementi di costo della bolletta gas, anche riconducibili a effetti congiunturali”.
Riguardo alla cumulabilità con gli sgravi agli energivori, sarà consentita in presenza di un contributo agli oneri generali di sistema relativi alle misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili complessivamente non inferiore ai limiti minimi stabiliti dalla Linee Guida CE.