Contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’anno 2018
La deliberazione del 11 aprile 2018 n. 236/2018/A ha determinato la misura dell’aliquota del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente dovuto dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato nell’ambito dell’attività di regolazione e controllo nei settori di propria competenza secondo quanto stabilito dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.
Contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l’anno 2018 è pari:
- per i soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas allo 0,33 per mille dei ricavi relativi all’anno 2017 risultanti dall’ultimo bilancio approvato;
- per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato, o di una o più attività che lo compongono, allo 0,27 per mille dei ricavi relativi all’anno 2017 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.
Nella deliberazione n. 236/2018/A l’Autorità ha disposto, altresì, un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas e che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa nella misura dello 0,02 per mille dei ricavi complessivi assoggettati risultanti dai bilanci approvati e relativi all’esercizio 2017.
Nella stessa deliberazione n. 236/2018/A l’Autorità ha stabilito di rinviare a successive disposizioni la determinazione delle modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell’Autorità e le relative procedure di recupero delle somme dovute per l’anno 2018 per i soli soggetti esercenti il ciclo dei rifiuti – e comunque da corrispondere nell’anno 2019 – al fine di una corretta definizione ed applicazione delle aliquote ai soggetti operativi nel nuovo settore di competenza.
Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punti.
Il contributo 2018 deve essere versato entro il 16 novembre 2018
I soli soggetti obbligati al versamento del contributo – sono esclusi pertanto coloro il cui versamento è uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro – sono tenuti a comunicare all’Autorità, entro il 30 novembre 2018, i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste. Per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione è necessario utilizzare unicamente il sistema informatico di comunicazione disponibile sul sito internet dell’Autorità, previo completamento dell’accreditamento all’ Anagrafica operatori dell’Autorità.
Chi deve versare il contributo annuale? Tutti coloro che svolgono attività nel settore dell’energia elettrica e del servizio idrico integrato (SII), iscritti nel registro delle imprese o in qualità di gestione pubblica diretta.
Come si calcola il contributo? Il contributo corrisponde allo 0,27‰ calcolato sui ricavi riguardanti esclusivamente le attività di cui all’articolo 2 dell’Allegato A alla deliberazione 384/2017/A e desumibili dall’ultimo conto economico chiuso ed approvato.
È previsto un contributo aggiuntivo dello 0,02 ‰ per i soggetti dei settori dell’energia elettrica e gas che offrono servizi infrastrutturali a tariffa tra cui:
- trasmissione dell’energia elettrica;
- dispacciamento dell’energia elettrica;
- distribuzione dell’energia elettrica;
- misura dell’energia elettrica;
- rigassificazione del gas naturale liquefatto;
- stoccaggio del gas naturale;
- trasporto del gas naturale;
- dispacciamento del gas naturale;
- distribuzione del gas naturale;
- misura del gas naturale;
- distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti.
Attenzione però perché alcuni ricavi rientrano tra quelli assoggettati al contributo mentre altri, come ad esempio l’energia elettrica per la quota destinata all’autoconsumo o i ricavi da trasporto, distribuzione e vendita di energia, non vanno calcolati nella definizione del contributo.
E cosa succede in caso di fusione o cessione? O nelle società legate da rapporti di controllo o collegamento? Chi è tenuto in questi casi al versamento del contributo? Come regolarizzare la propria posizione per gli anni pregressi?