Detrazioni fiscali – Efficienza energetica
Legge di bilancio 2020 pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha prorogato le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Proroga detrazioni efficienza energetica – Viene prorogata di un anno, al 31 dicembre 2020, la scadenza delle detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. E cioè:
- il 65% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica “globale” degli edifici, per interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali, per l’acquisto e posa in opera di pannelli solari termici, pompe di calore, microcogeneratori e interventi di building automation;
- il 50% delle spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di infissi, caldaie a condensazione, schermature solari e caldaie a biomassa.
Proroga detrazioni 50% ristrutturazioni edilizie – Viene prorogata di un anno, al 31 dicembre 2020, la scadenza della detrazione del 50% per gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio, tra cui rientrano gli interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, compreso il fotovoltaico (lettera h, articolo 16-bis del TUIR).
Proroga bonus mobili ed elettrodomestici – In abbinamento alla detrazione del 50% per ristrutturazione e limitatamente agli interventi avviati dal 1° gennaio 2019, viene riconosciuta – per le ulteriori spese sostenute nel 2020 – una detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Introdotto il Bonus facciate – una nuova detrazione d’imposta del 90% per le spese sostenute nel 2020 per interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici ubicati in zona A o B, ai sensi del Dm 2 aprile 1968, n. 1444.
Qualora si tratti di lavori influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti del Dm 26 giugno 2015 e – per quanto riguarda i valori di trasmittanza termica – i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al Dm 11 marzo 2008.
La detrazione, ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo, si applica esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
[Fonte:MiSE]