Accise corrisposte sui consumi di energia elettrica – Addizionali – Istanza di rimborso

Rimborso addizionale provinciale energia elettrica: scopri come ottenere il rimborso per gli anni 2010 e 2011

Puoi recuperare l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica per gli anni 2010 e 2011.

Cos’è l’addizionale provinciale sull’energia elettrica

Si ricorda che l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica è istituita, nel 2007 ed abrogata 01/01/2012, in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.

La misura dell’accisa variava da provincia a provincia, nel territorio nazionale da un minimo di euro 9,30 per mille kWh fino a euro 11,40 per mille kWh.

Normativa in merito

Come previsto dal D. Lgs. 68/2011, con decorrenza 1° gennaio 2012, si è avuta l’abolizione dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, perchè in contrasto con la normativa europea – Direttiva Comunitaria 2008/118/CE.

Recentemente la Corte di Cassazione (con sentenze n. 27099/2019 e n. 27101/2019 del 23/10/2019), ha dichiarato l’inapplicabilità delle norme istitutive dell’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica, confermando il diritto di richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato. Di conseguenza, ogni Società che abbia pagato le suddette addizionali (generalmente riaddebitate dal fornitore in bolletta) negli anni 2010/2011, può chiederne il rimborso alla società fornitrice di energia per la restituzione delle somme indebitamente versate.

La Corte di Cassazione ha stabilito, in merito al rimborso delle accise e addizionali, che l’indebito pagamento, proprio perché tale, ha una prescrizione decennale e non quinquennale, come sarebbe di prassi.

Ad oggi, quindi, si ha la possibilità di richiedere il rimborso per le addizionali provinciali del 2010 e del 2011, visto che sono state abolite nel 2012 e le somme versate prima del 2010 sono ormai prescritte.

A chi richiedere il rimborso?

Tra fornitore e Stato vige un rapporto tributario; tra fornitore e consumatore finale, invece, un rapporto civilistico.

Per questo motivo, il consumatore finale può richiedere il rimborso solo al fornitore e questo, a sua volta può rivalersi sull’Amministrazione finanziaria.

Se risultasse impossibile o difficile richiedere l’addizionale provinciale al fornitore, a causa della situazione in cui questi si trova, si può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all’Amministrazione finanziaria, dimostrando le circostanze che giustificano questa straordinaria legittimazione.

 

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