
Certificati Bianchi, scade 16/07 il termine per l’assolvimento dell’obbligo 2020
Certificati Bianchi, scade il 16 luglio il termine per l’assolvimento dell’obbligo 2020
Come stabilito come stabilito dal D.M. 11 gennaio 2017, scade il 31 maggio 2019 il termine entro il quale i distributori obbligati di energia elettrica e gas devono comunicare al GSE le richieste di annullamento dei titoli di efficienza energetica (TEE), per l’assolvimento dell’obbligo 2018 e per compensare la quota residua relativa all’obbligo degli anni 2018 e 2019.
Nella sezione dedicata all’interno del portale informatico Efficienza Energetica, i Soggetti Obbligati potranno comunicare il numero di TEE da annullare per l’assolvimento dell’obbligo 2020 e per compensare l’eventuale quota residua relativa agli anni 2019 e 2018.
Per gli anni d’obbligo 2020 e 2018, sempre all’interno del portale informatico, sarà possibile richiedere l’emissione e il contestuale annullamento di TEE ai sensi dell’art. 14-bis del D.M 11 gennaio 2017.
Si ricorda che le richieste di emissione e annullamento dei TEE ex art.14-bis saranno accettate a condizione che ciascun Soggetto Obbligato abbia la disponibilità, sul proprio conto proprietà, di un ammontare di TEE pari almeno al 20% dei Certificati necessari al conseguimento del proprio obbligo minimo (60% dell’obbligo 2020 più eventuale quota residua dell’obbligo 2018).
Relativamente all’eventuale richiesta di riscatto dei TEE di cui all’art. 14-bis utilizzati per l’assolvimento degli obblighi 2018 e 2019, i Soggetti Obbligati dovranno indicare il numero di TEE da riscattare compilando direttamente la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
A integrazione della news pubblicata in data 1° luglio 2021, relativa all’apertura della seconda sessione per l’assolvimento dell’obbligo 2020, si richiama l’attenzione degli operatori su alcune novità del DM 11 gennaio 2017 (Decreto) introdotte dal DM 21 maggio 2021:
- i distributori di energia elettrica e gas soggetti all’obbligo (Soggetti Obbligati) possono presentare richiesta di emissione e contestuale annullamento dei TEE ai sensi dell’articolo 14-bis del Decreto per adempiere agli obblighi degli anni “n” e “n-2″;
- ciascun Soggetto Obbligato deve verificare preliminarmente la condizione di cui al comma 3 dell’articolo 14-bis del Decreto per chiedere l’emissione dei TEE non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, ossia la disponibilità sul proprio conto proprietà (si considerano a tal fine anche gli eventuali TEE annullati in acconto per il medesimo anno d’obbligo), a partire dalla data di richiesta al GSE e fino alla data di assolvimento dell’obbligo, di un ammontare di TEE derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica) pari almeno al 20% dei Certificati necessari al conseguimento del proprio obbligo minimo, pari alla somma del 60% dell’obbligo dell’anno “n” e dell’eventuale quota residua dell’obbligo dell’anno n-2;
- ai sensi di quanto previsto al comma 1 dell’articolo 14-bis del Decreto, il valore unitario di emissione dei TEE non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza, che in ogni caso non può eccedere i 15 euro né essere inferiore a 10 euro, è pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all’anno d’obbligo, determinato e pubblicato dall’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Al fine di garantire la continuità operativa del meccanismo di cui all’articolo 14-bis del decreto, restano transitoriamente applicabili, fino ad approvazione delle nuove Linee Guida ai sensi del comma 9 dello stesso art. 14-bis, le attuali Linee Guida esclusivamente in relazione alle parti non incompatibili con il DM 21 maggio 2021.
[Fonte:GSE]