Il Decreto Sostegni-ter ha introdotto un credito d’imposta per le imprese ENERGIVORE e GASIVORE

Un credito d’imposta per i consumi I e II Trimestre 2022

I TRIMESTRE – Alle imprese energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del IV trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019  è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

I TRIMESTRE – GAS – Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese gasivore e’ riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10% della spesa sostenuta della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Nel I trim 22 deve aver consumato un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale annuo minimo previsto per i gasivori, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

II TRIMESTRE – POWER – Alle imprese energivore e NON i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, e’ riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari ad XY % delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, dove X risulta uguale al 25 % per le imprese nergivore ed Y risulta uguale al 15% per le non energivore.

Per le imprese energivore –  Il credito di imposta e’ riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata e’ calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta e’ determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

II TRIMESTRE – GAS – Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese gasivore e NON e’ riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 % della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Come utilizzare il Credito del Sostegni-ter per l’energia

Le modalità di fruizione del nuovo Credito d’Imposta:

  • é utilizzabile esclusivamente in compensazione senza limiti di utilizzo;
  • non concorre alla formazione della base imponibile IRES e IRAP;
  • non rileva ai fini del calcolo del pro-rata generale di deducibilità (artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR);
  • è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi, a condizione che tale cumulo non determini un superamento del costo sostenuto.

Il Credito d’Imposta è utilizzabile entro il 31/12/2022 ed è cedibili, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

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