NUOVA DEFINIZIONE DI “IMPRESA A FORTE CONSUMO DI ENERGIA” CON DECORRENZA 01 GENNAIO 2018

 

NUOVA DEFINIZIONE DI “IMPRESA A FORTE CONSUMO DI ENERGIA”

CON DECORRENZA 01/01/2018 fino 31/12/2023

Il recente Decreto MI.S.E. del 21 dicembre 2017, cui ha fatto seguito la collegata deliberazione n. 921/2017/R/eel dell’Autorità per l’Energia, ha ridisegnato con decorrenza 01 gennaio 2018 il meccanismo delle agevolazioni riconosciute a favore delle imprese a forte consumo energetico.

La principale novità riguarda il fatto che le agevolazioni non saranno più riconosciute ex post sotto forma di rimborso di una quota parte degli oneri di sistema pagati come componenti delle bollette energetiche dalle imprese energivore bensì direttamente pagando nelle bollette una quota inferiore della nuova componente Asos definita dall’Autorità per l’Energia (oneri generali di sistema relativi al sostegno delle energie rinnovabili e della cogenerazione, unica componente agevolabile per le imprese energivore secondo le indicazioni dettate dalla Commissione UE) con decorrenza 01 gennaio 2018.

Dal 1° gennaio 2018 i soggetti beneficiari possono accedere alle agevolazioni le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno, e rientrano in uno dei seguenti casi:

  1. operano nei settori di attività economica riportati nell’allegato 3 Linee guida CE;
  2. operano nei settori dell’Allegato 5 alle Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL (di seguito “intensità elettrica sul VAL = i val”) non inferiore al 20%;
  3. non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del decreto legge n. 83/2012.

 

LIVELLI DI CONTRIBUZIONE

Il livello di contribuzione al pagamento della componente Asos per le sole imprese energivore con un indice di intensità elettrica rispetto al VAL ≥ 20% è parametrato allo stesso VAL:

dove A3=A3SOS

Per le altre imprese energivore considerate eleggibili alle agevolazioni e con un indice di intensità elettrica rispetto al VAL minore al 20%, invece, la contribuzione al pagamento della componente Asos decresce al crescere dell’intensità elettrica rispetto al fatturato:

Dal 1 gennaio 2018 il riconoscimento dei contributi avverrà direttamente nella fattura per la fornitura elettrica.

  • Per coloro che avranno una classe di sconto calcolato sul Fatturato si avrà una detrazione degli oneri “A3” (quelli per la copertura dei costi delle fonti rinnovabili) sulla fattura.
  • Per coloro che avranno una classe di sconto calcolato sul VAL (Valore Aggiunto Lordo) gli oneri “A3” saranno azzerati in bolletta in quanto sarà il soggetto energivoro a dover versare alla CSEA quanto dovuto in base alla classe di sconto raggiunta.

La CSEA pubblicherà un aggiornamento degli Energivori 2016 indicando la classe di appartenenza ovvero VALx oppure FATx.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DELLE IMPRESE ALLA CSEA

Autunno anno T presentazione con i dati del triennio da T-4 a T-2 la CSEA provvede all’apertura del portale per l’acquisizione da parte delle aziende eleggibili delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti previsti per l’accesso al meccanismo agevolativo per la competenza dell’anno T.

Le agevolazioni spettanti riguardano l’anno T+1

DOCUMENTO SINTESI NUOVA DEFINIZIONE IMPRESE ENERGIVORE

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