L’Agenzia delle Entrate chiarisce in merito la spettanza del credito d’imposta per le imprese che utilizzano:

  • GNL (gas naturale liquido) e/o
  • GPL (gas di petrolio liquefatto).

Le norme che disciplinano il credito d’imposta in esame in favore delle imprese “gasivore” e “non gasivore” prevedono che l’accesso al beneficio fiscale sia subordinato all’acquisto di «gas naturale» (senza ulteriori specifiche rispetto alla tipologia di gas).

Pertanto l’acquisti di GNL possa fruire del credito d’imposta riconosciuto sia in favore delle imprese “gasivore”, sia in favore di quelle “non gasivore”, a nulla rilevando la forma, liquida o meno, del gas naturale acquistato.

l’impresa che acquisti GPL non possa usufruire dell’agevolazione in esame, atteso che il GPL, sotto il profilo merceologico, non è qualificabile come «gas naturale» con la conseguenza che non può ritenersi soddisfatto uno dei requisiti normativamente previsti per la fruizione del credito d’imposta in oggetto.

[Fonte Agenzia Entrate]

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