Il recente art. 1 del d.l. n. 176/2022 (Decreto «Aiuti quater») estende anche per il mese di dicembre il credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas, secondo le medesime condizioni previste per i mesi di ottobre e novembre 2022.
Di seguito un quadro riepilogativo della diversa misura del credito d’imposta per gli acquisti di energia e gas effettuati nel 2022:
a) per le imprese “energivore” di cui al D.M. 21 dicembre 2017, il credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica è pari:
– per il I trimestre 2022, al 20% dei costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, a condizione che i costi per kWh del IV trimestre 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del medesimo periodo dell’anno 2019 (art. 15, co. 1, d.l. n. 4/2022);
– per il II trimestre 2022, al 25% dei costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, a condizione che i costi per KWh del I trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del medesimo periodo dell’anno 2019 (art. 4 d.l. n. 17/2022);
– per il III trimestre 2022, al 25% dei costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, a condizione che i costi per kWh del II trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del medesimo periodo dell’anno 2019 (art. 6 del d.l. n. 115/2022);
– per i mesi di ottobre e novembre 2022, al 40% dei costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dei mesi di ottobre e novembre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, a condizione che i costi per kWh del III trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del medesimo periodo dell’anno 2019 (art. 1 del d.l. n. 144/2022);
– per il mese di dicembre 2022, al 40% dei costi per kWh della componente energia elettrica relativa al mese di dicembre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, a condizione che i costi per kWh del III trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del medesimo periodo dell’anno 2019 (art. 1 del d.l. n. 176/2022);
b) per le imprese “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica è riconosciuto in misura pari:
– per il II trimestre 2022, al 15% dei costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, a condizione che i costi per kWh del I trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del medesimo periodo dell’anno 2019 (art. 3 d.l. n. 21/2022);
– per il III trimestre 2022, al 15% dei costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, a condizione che i costi per kWh del II trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del medesimo periodo dell’anno 2019 (art. 6 d.l. n. 115/2022).
Per le imprese “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, il credito d’imposta è invece pari:
– per i mesi di ottobre e novembre 2022, al 30% dei costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dei mesi di ottobre e novembre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, a condizione che i costi per kWh del III trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del medesimo periodo dell’anno 2019 (art. 1 d.l. n. 144/2022);
– per il mese di dicembre 2022, al 30% dei costi per kWh della componente energia elettrica relativa al mese di dicembre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, a condizione che i costi per kWh del III trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del medesimo periodo dell’anno 2019 (art. 1 d.l. n.176/2022).
c) per le imprese “gasivore”, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari:
– per il I trimestre 2022, al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel I trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 15.1 d.l. n. 4/2022);
– per il II trimestre 2022, al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 5 d.l. n. 17/2022);
– per il III trimestre 2022, al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al II trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 6 d.l. n. 115/2022);
– per i mesi di ottobre e novembre 2022, al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 1 d.l. n. 144/2022);
– per il mese di dicembre 2022, al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 1 d.l. n. 176/2022);
d) per le imprese “non gasivore”, il credito d’imposta spetta in misura pari:
– per il II trimestre 2022, al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
– per il III trimestre 2022, al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici è aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019 (art. 6 d.l. n. 115/2022);
– per i mesi di ottobre e novembre 2022, al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 1 d.l. n. 144/2022);
– per il mese di dicembre 2022, al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 1 d.l. n. 176/2022).
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[Fonte Agenzia delle Entrate]