l’Agenzia delle Entrate ha definito i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale; questi i codici tributo istituiti:

II TRIMESTRE 2023 – Credito compensabile entro il 31/12/2023

  • “7015” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
  • “7016” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
  • “7017” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34”;
  • “7018” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.

I TRIMESTRE 2023 – Credito compensabile entro il 31/12/2023

  • 7010” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7011” denominato “credito favore delle imprese non d’imposta a energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

DICEMBRE 2022 – Credito compensabile entro il 30/09/2023

  • 6993” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
  • 6994” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
  • 6995” denominato favore delle imprese non “credito d’imposta a energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
  • 6996” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto- legge 18 novembre 2022, n. 176”.

OTTOBRE – NOVEMBRE – Credito compensabile entro il 30/09/2023

  • 6983” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
  • 6984” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto- legge 23 settembre 2022, n. 144”;
  • 6985” denominato favore delle imprese non “credito d’imposta a energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
  • 6986” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.

III TRIMESTRE – Credito compensabile entro il 30/09/2023

  • “6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

II TRIMESTRE – Credito compensabile entro il 31/12/2022

  • 6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
  • 6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
  • 6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;
  • 6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.

I TRIMESTRE 2022 – Credito compensabile entro il 31/12/2022

  • 6960” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”;
  • 6966 denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.

Agenzia delle entrate ha chiarito che tali crediti possono essere utilizzati in compensazione senza attendere la fine del trimestre di riferimento (Faq pubblicata nella sezione “bonus imprese energivore e gasivore”): secondo l’Agenzia, infatti, la disciplina di favore consente l’utilizzo in compensazione dei relativi crediti d’imposta anche in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, “a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumati, con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’articolo 109 del Tuir, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto”.

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[Fonte Agenzia delle Entrate]

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