L’Agenzia delle Entrate pubblica la risoluzione N.21 del 19 giugno 2023, dove comunica i casi in cui è possibile utilizzare la remissione in bonis per regolarizzare la mancata comunicazione all’Agenzia delle Entrate, relativa ai crediti d’imposta energia III e IV trimestre del 2022.

L’utilizzo è possibile fino al 30 settembre 2023, a patto che si paghi la sanzione di 250 euro e che non sia stata constatata la violazione o non siano iniziate attività di accertamento

Nel caso di mancata comunicazione all’Agenzia delle Entrate, relativa ai bonus energia per le imprese previsti per il 3° e 4° trimestre del 2022 è possibile la remissione in bonis.

La comunicazione tramite procedura online, potrà essere inviata anche oltre il termine precedentemente previsto per il 16 marzo 2023 ma entro la scadenza per l’utilizzo dei crediti in compensazione, fissata per al prossimo 30 settembre 2023.

Trattandosi di adempimento formale, è sanabile con la remissione in bonis, l’istituto che salva, per i contribuenti in “buona fede”, i benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale non eseguiti nei termini.

E’ però necessario che:

  • la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza;
  • il contribuente sia in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • venga inviata la comunicazione omessa entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (30 settembre 2023);
  • sia versata la sanzione minima di 250 euro con modello F24 senza possibilità di compensazione.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 27/E del 19 giugno 2023, ha previsto la possibilità di beneficiare della remissione in bonis, ovvero di sanare le irregolarità commesse nella comunicazione dei crediti d’imposta, pagando una sanzione ridotta di 250,00 euro.Versamento della sanzione di 250 euro, senza compensazione, codice tributo 8114 (art. 11, comma 1 del D.Lgs. 471/1997). L’Agenzia delle Entrate ha riaperto il canale telematico per l’invio della comunicazione, distinguendo tra omessa comunicazione e comunicazione errata.

Questo significa che :

➡️ Se non hai  trasmesso la comunicazione dei crediti d’imposta prevista entro il 16 marzo 2023, puoi farlo ora previo versamento della sanzione tramite modello F24 ELIDE con il codice tributo “8114” e accedendo all’apposita sezione predisposta sul sito dell’agenzia delle entrate.

➡️ Se hai trasmesso una comunicazione errata, puoi correggerla seguendo questi passaggi: annulla la comunicazione errata (come indicato nel punto 2.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 44905 del 16 febbraio 2023), versa la sanzione tramite modello F24 ELIDE con il codice tributo “8114” e poi invia la comunicazione corretta.

Non rientrano:

  • i crediti relativi al I e II trimestre 2022, non coinvolti nella citata comunicazione del 16/3/23, e comunque, da utilizzare al più tardi entro il 31 dicembre 2022;
  • i crediti riferiti al I e II trimestre 2023, parimenti estranei alla citata comunicazione del 16/3/23.

[Fonte: Agenzia delle Entrate]

Tagged on:                             
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.