La direttiva 2006/32/CE, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici, costituisce il framework europeo all’interno del quale i paesi membri legiferano sulle proprie politiche di miglioramento dell’efficienza energetica. La direttiva 06/32 è stata recepita in Italia tramite l’emanazione del DLgs 115/08.
Una normativa che richiama espressamente contesti industriali, intervenendo anche sull’efficienza dei processi, deriva dalla Direttiva 96/61/CE (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento –IPPC). Tale direttiva è indirizzata a filiere industriali particolarmente impattanti sull’ambiente, entrando nel merito di tutte le forme di impattoambientale provocato: dai rifiuti, alle emissioni in atmosfera, ai reflui, al rumore, ecc. Tra i parametri ambientali è considerata anche l’energia. Poiché gli stati membri devono adottare pratiche di scambio di informazioni sulle BAT (Best Available Techniques), questo è stato realizzato tramite la redazione di documenti BREF (Bat Refrence documents).
Uno di questi tratta espressamente dell’efficienza energetica in contesti industriali, considerando sia misure gestionali che interventi di risparmio energetico.
Il documento BREF-ENE è scaricabile all’indirizzo: http://eippcb.jrc.es/reference/
Attività industriali sono oggetto della Direttiva Europea sull’Emission Trading 2003/87/CE (EU ETS). Dal 1° gennaio 2005 le imprese europee rientranti nel settori indicati dall’EU ETS devono limitare le loro emissioni di CO2 secondo quanto indicato nei rispettivi piani nazionali di allocazione definiti per i due periodi 2005-2007 e 2008-2012. L’EU ETS coinvolge circa 11000 impianti responsabili di circa il 45 del totale delle emissioni di CO2 nell’Unione Europea.
La fase 1, dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2007, è stata una fase pilota triennale dedicata all’apprendimento attraverso la pratica in preparazione della fase successiva. In questo periodo sono stati stabiliti un prezzo per il carbonio, il libero scambio delle quote di emissioni nell’UE e l’infrastruttura necessaria per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni reali delle aziende interessate. La produzione di dati annuali verificati sulle emissioni ha colmato un importante vuoto informativo e creato una base solida per la definizione dei tetti per l’assegnazione delle quote a livello nazionale per la fase 2.
La fase 2, dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, coincide con il primo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Sulla base della verifica delle emissioni, oggetto di comunicazione nella fase 1, la Commissione ha ridotto il volume delle quote di emissioni concesse nella fase 2 del 6,5% rispetto ai livelli del 2005, assicurando in tal modo che si produca una riduzione reale.