Il numero di ESCo Energy Services Company attive è in costante aumento, così come il loro ruolo nel meccanismo in termini di volume di TEE generati.
La quota di aziende attive, intese come ESCO che hanno svolto interventi di efficientamento energetico, è passata in cinque anni dal 10% al 16%.
L’80% del volume di risparmi energetici di cui è stato certificato il conseguimento dall’avvio del meccanismo al 31 maggio 2011, pari a 9,6 milioni di tep è stato svolto dalle ESCO.
Nell’ambito dei progetti sviluppati con schede tecniche (77% dei risparmi totali) gli interventi più diffusi sono quelli relativi agli impianti termici ed elettrici (illuminazione) nel settore residenziale e nel terziario. Si sottolinea la quasi assenza di interventi sull’involucro edilizio.
Nell’ambito dei progetti sviluppati a consuntivo (23% dei risparmi totali), gli interventi più diffusi sono quelli relativi all’efficientamento dei processi industriali (che hanno prodotto il 90% del risparmio totale).
Dal punto di vista normativo le Linee guida per il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, approvate con la delibera n. 103/03 in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, hanno previsto la possibilità di accedere volontariamente al meccanismo dei TEE alle “società di servizi energetici”, definite come:
“le società, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che alla data di avvio del progetto hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi”.
Il decreto legislativo n. 115/08 ha recepito la Direttiva Europea 2006/32/CE e introdotto in Italia le definizioni di «ESCO»:
“persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario.Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti”
ed ha previsto che, tramite l’adozione di apposite norma UNI CEI, fosse approvata una procedura di certificazione volontaria delle ESCO.
Nel mese di aprile 2010 la norma UNI-CEI 11352 ha definito i requisiti generali per la qualificazione delle “società che forniscono servizi energetici volti al miglioramento dell’efficienza energetica presso i propri clienti con garanzia dei risultati (ESCO)” e ha individua una lista di controllo per la verifica del possesso di tali requisiti.
Altro aspetto rilevante contenuto nel D.Lgs. 115/08 sono i contenuti minimi dei cosiddetti “contratto servizio energia” e “contratto servizio energia plus”, entrambi applicabili a interventi di efficienza o risparmio energetico inerenti sistemi di climatizzazione invernale degli edifici.
Per promuovere maggiormente l’offerta di servizi energetici, nel Documento di consultazione DCO 43/10 pubblicato a dicembre 2010 si erano prospettati 3 possibili approcci:
a) maggiorare i risparmi certificati o introdurre possibili semplificazioni nelle procedure di accesso ai TEE;
b) modificare i requisiti per l’accreditamento delle società di servizi energetici al fine di agevolare l’accesso al mercato dei TEE per i soggetti certificati ESCO;
c) fornire maggiori informazioni al pubblico in merito alle tipologie di interventi realizzati ed alle certificazioni possedute dalle società che hanno ottenuto il rilascio di TEE.
Con la delibera EEN 9/11 (nuove Linee guida) l’AEEG, a fronte di tutte le osservazioni pervenute, ha deciso di dare seguito immediato solo al terzo dei tre approcci sopra descritti, integrando l’attuale elenco pubblicato on-line delle società di servizi energetici che rispondono ai requisiti previsti dalle Linee guida e che hanno ottenuto l’approvazione di almeno una richiesta di verifica e certificazione con ulteriori informazioni relative:
– alla ripartizione percentuale del totale dei TEE ottenuti tra i diversi settori d’intervento e al numero di richieste di verifica e certificazione approvate, ripartite per metodo di valutazione (standard, analitiche e a consuntivo);
– all’eventuale ottenimento di certificazione della società ai sensi della norma tecnica UNI-CEI 11352
rimandando la definizione di eventuali agevolazioni al completamento degli approfondimenti sulla norma UNI-CEI.