Con la risoluzione numero 32/E l’agenzia delle Entrate ha chiarito che la produzione di energia elettrica da pannelli posti sopra gli edifìci della Pa non rappresenta svolgimento di attività commerciali (e quindi non è rilevante ai fini Iva) sia nel caso in cui lo stesso ente superi i 20 kw di produzione ma la usi a propri fini (cosiddetto scambio sul posto) sia che utilizzi più punti di produzione attuando il cosiddetto scambio a distanza.
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