I Sistemi efficienti di utenza, relativamente all’energia autoconsumata, sono esenti dal pagamento delle tariffe di trasmissione, distribuzione e dispacciamento e dagli oneri generali di sistema.
Il Quadro di riferimento
Definizioni: i Sistemi di Auto-Approvvigionamento Energetico (SAAE)
Il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 definisce i Sistemi di Auto-Approvvigionamento Energetico (SAAE). In particolare, il Sistema di Auto-Approvvigionamento Energetico è una “configurazione impiantistica in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato, agli impianti per il consumo di un unico soggetto giuridico, o di più soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario, e sono realizzati all’interno dell’area di proprietà o nella disponibilità del medesimo cliente o gruppo societario”.
I sistemi di auto-approvvigionamento energetico sono esclusi dal novero delle reti elettriche. Sono sistemi “semplici” caratterizzati dalla presenza di un unico cliente finale (o di più clienti finali solo se appartenenti allo stesso gruppo societario) e un produttore eventualmente terzo.
Definizioni: i Sistemi Efficienti d’Utenza (SEU)
Il decreto legislativo n. 115/08, come modificato dal decreto legislativo n.56/10 ha definito i Sistemi Efficienti d’Utenza (SEU). I SEU sono sistemi “in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all’impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all’interno dell’area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente”. Appaiono quindi come un sottoinsieme dei sistemi di autoapprovvigionamento energetico.
Regolazione dei SAAE e dei SEU: i vincoli normativi
* l’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede che “i sistemi di auto-approvvigionamento energetico non sono soggetti all’obbligo di connessione di terzi e all’obbligo di libero accesso al sistema”;
* l’articolo 33, comma 5, della legge n. 99/09 prevede, in generale, che “i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema […] sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali”;
* l’articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede che “nei sistemi di auto-approvvigionamento energetico in cui è presente un unico soggetto giuridico, o più soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario, i corrispettivi tariffari […] si applicano esclusivamente all’energia elettrica prelevata nei punti di connessione alla rete pubblica o a parametri relativi al medesimo punto di connessione […] ”;
* l’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 115/08 prevede che, nel caso dei SEU, “la regolazione dell’accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema […] siano applicati all’energia elettrica prelevata sul punto di connessione”.
* l’articolo 10 del decreto legislativo n. 115/08 stabilisce, inoltre, che l’Autorità preveda meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 115/08 (vale a dire anteriormente alla data del 4 luglio 2008), in particolare estendendo il regime di regolazione previsto per i SEU almeno ai sistemi il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:
- sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della regolazione definita dall’Autorità, ovvero sono sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- hanno la medesima configurazione dei SEU o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico
* i corrispettivi tariffari […] sono “i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368”.
Con l’approvazione dei SEU Sistemi Efficienti di Utenza è possibile creare una rete elettrica privata che colleghi direttamente il produttore al cliente finale.
I VANTAGGI ECONOMICI DEI SEU
Attraverso un SEU è possibile consumare energia senza il pagamento delle addizionali tariffarie applicate all’energia elettrica che transita attraverso la rete pubblica portando quasi a far coincidere il prezzo di produzione con il costo di consumo.
Il risparmio sugli oneri di sistema sono quindi:
- a vantaggio del produttore, che può valorizzare la produzione a un valore più alto di quello dell’energia immessa in rete,
- a vantaggio del consumatore che risparmia sul costo dell’energia.
IL REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO APPLICATO AI SEU
Il produttore deve garantire al cliente finale l’erogazione di energia elettrica e quindi, nella valutazione del rendimento del Sistema, dovrà considerare:
- il rischio di disallineamento tra tempo di produzione e tempo di consumo,
- la difficoltà di stoccare l’energia elettrica.
I rischi e le difficoltà sono regolati dalla possibilità di accesso per i SEU al meccanismo di scambio sul posto.
CRITICITÀ DEI SEU
Le questioni ancora aperte sono le seguenti:
- la gestione della titolarità del punto di connessione (contatore) che è condiviso da due utenti (il produttore e il consumatore);
- il mancato riconoscimento dei SEU da parte dell’Agenzia delle Dogane, l’Art. 53 del Testo Unico Accise prevede infatti due schemi di inquadramento dei rapporti (produzione per vendita e produzione per autoconsumo), ma i SEU non rientrano automaticamente in nessuna delle due categorie;
- la possibilità di accesso al regime di scambio sul posto per i soli impianti di potenza non superiore 200 kW che limita l’applicazione dei SEU in insediamenti industriali o commerciali di una certa dimensione per i quali il costo dell’energia è una voce di spesa assai rilevante;
- l’applicabilità dei SEU al servizio di un solo cliente finale arresta la nascita “isole” di utenti che si scambiano l’energia ed il conseguente sviluppo di una “generazione distribuita” con diversi utilizzatori finali che risiedono nello stesso sito.