14 Novembre 2012 La Direttiva Europea 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica,
di seguito il testo in Gazzetta Ufficiale
Energy Efficiency Directive 2012-27-EU it-1
In seduta plenaria il parlamento Europeo, in data 11 settembre 2012, ha approvata la direttiva sull’efficienza energetica,, che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))
La direttiva è suddivisa nei seguenti capi:
- Capo I – Oggetto, ambito di applicazione, definizioni e obiettivi di efficienza energetica (artt. 1 – 3)
- Capo II – Efficienza nell’uso dell’energia (artt. 4 – 13)
- Capo III – Efficienza nella fornitura dell’energia (artt. 14 – 15)
- Capo IV – Disposizioni orizzontali (artt. 16 – 21)
- Capo V – Disposizioni finali (artt. 22 – 30)
Energy Audit indipendenti nelle aziende almeno ogni 4 anni
Considerato che:
(24) Per cogliere le possibilità di risparmio energetico in determinati segmenti di mercato in cui gli audit energetici non rientrano generalmente nell’offerta commerciale (ad esempio, le piccole e medie imprese ( PMI )), gli Stati membri dovrebbero elaborare programmi intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit energetici. Per le grandi imprese gli audit energetici dovrebbero essere obbligatori ed essere effettuati con cadenza periodica dal momento che i risparmi energentici possono essere significativi.
Gli audit energetici dovrebbero tener conto delle pertinenti norme europee o internazionali, quali EN ISO 50001 (sistemi di gestione dell’energia), o EN 16247-1 (audit energetici) o, se includono un audit energetico, EN ISO 14000 (sistemi di gestione ambientale) e pertanto essere in linea anche con le disposizioni dell’allegato V ter della presente direttiva poiché tali disposizioni non vanno oltre i requisiti di dette norme pertinenti. Una norma europea specifica sugli audit energetici è attualmente in fase di elaborazione.
(25) Qualora gli audit energetici siano realizzati da esperti interni, questi ultimi non dovrebbero essere direttamente coinvolti nell’attività oggetto dell’audit affinché sia garantita la necessaria indipendenza.
All’Articolo 8 Audit energetici e sistemi di gestione dell’energia
1) Gli Stati membri promuovono la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi e:
a) svolti in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati secondo criteri di qualificazione; o
b) eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale.
Gli audit energetici di cui al primo comma possono essere svolti da esperti interni o auditor dell’energia a condizione che lo Stato membro interessato abbia posto in essere un regime di garanzia e controllo della qualità, inclusa, se del caso, una selezione casuale annuale di almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti gli audit energetici svolti.
Allo scopo di garantire l’elevata qualità degli audit energetici e dei sistemi di gestione dell’energia, gli Stati membri stabiliscono criteri minimi trasparenti e non discriminatori per gli audit energetici sulla base dell’allegato VI.
Gli audit energetici non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati dell’audit a un fornitore di servizi energetici qualificato/accreditato, a condizione che il cliente non si opponga.
2) Gli Stati membri elaborano programmi intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit .
Sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori e fatto salvo il diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono istituire regimi di sostegno per le PMI, anche se queste hanno concluso accordi volontari, per coprire i costi di un audit energetico e i costi dell’attuazione di interventi altamente efficaci in rapporto ai costi in esso raccomandati, se le misure proposte sono attuate.
Gli Stati membri richiamano l’attenzione delle PMI , anche attraverso le rispettive organizzazioni intermedie rappresentative, su esempi concreti di come i sistemi di gestione dell’energia possono aiutarle nelle loro attività. La Commissione assiste gli Stati membri sostenendo lo scambio delle migliori pratiche in questo settore.
3) Gli Stati membri elaborano inoltre programmi intesi a sensibilizzare le famiglie ai benefici di tali audit attraverso servizi di consulenza adeguati.
Gli Stati membri incoraggiano programmi di formazione per la qualificazione degli auditor dell’energia al fine di favorire la disponibilità di un numero sufficiente di esperti.
4) Gli Stati membri garantiscono che le imprese che non sono PMI siano soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente ed efficiente in termini di costi da esperti qualificati e/o accreditati o eseguito e sorvegliato da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale entro tre anni dall’entrata in vigore della Direttiva e dovranno essere effettuati almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit energetico.
5) Si considera che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 gli audit energetici svolti in maniera indipendente , sulla base di criteri minimi fondati sull’allegato VI ed eseguiti sulla base di accordi volontari conclusi tra associazioni di soggetti interessati e un organismo designato e sorvegliato dallo Stato membro interessato, o da altri organismi che le autorità competenti hanno delegato a tal fine, o dalla Commissione.
L’accesso dei partecipanti al mercato che offrono servizi energetici è basato su criteri trasparenti e non discriminatori.
6) Le imprese che non sono PMI e che attuano un sistema di gestione dell’energia o ambientale – certificato da un organismo indipendente secondo le pertinenti norme europee o internazionali – sono esentate dai requisiti di cui al paragrafo 4, a condizione che gli Stati membri assicurino che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico sulla base dei criteri minimi fondati sull’allegato VI.
7) Gli audit energetici possono essere indipendenti o far parte di un audit ambientale di più ampia portata. Gli Stati membri possono richiedere che la valutazione della fattibilità tecnica ed economica del collegamento a una rete locale di teleriscaldamento o teleraffreddamento esistente o pianificata faccia parte dell’audit energetico.
Fatta salva la legislazione dell’Unione sugli aiuti di Stato, gli Stati membri possono attuare regimi d’incentivazione e sostegno per l’attuazione delle raccomandazioni risultanti dagli audit energetici e misure analoghe.
Allegato VI – Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell’energia
Gli audit energetici di cui all’articolo 8 si basano sui seguenti orientamenti:
a) sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l’energia elettrica) sui profili di carico;
b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;
c) ove possibile, si basano sull’analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;
d) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.
Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi.
I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.
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