II Tar Lombardia ha confermato Gli enti locali (Comuni e Province) possono costituire proprie Esco (Energy Service Company) per promuovere il risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia negli edifici di loro proprietà, anche nella forma della società mista a prevalente capitale pubblico

Con la recente sentenza n 2911 del 5 dicembre us, il Tar Lombardia, in una vertenza promossa da varie imprese operanti nel settore della gestione dei servizi energetici contro la Provincia di Milano, ha ritenuto legittima in via di principio la costituzione, da parte degli Enti pubblici, di una Esco per intervenire sul proprio patrimonio immobiliare, ai soli fini dell’efficientamento energetico dello stesso, anche nella forma di una società mista

Ora il Tar e ritornato in via definitiva sulla questione, e sul punto della legittimità della costituzione della Esco da parte dell’Ente locale ha affermato che la scelta del modello della società mista appare “in ogni caso legittima, sussistendo il collegamento fra il suo oggetto sociale e gli scopi istituzionali del socio pubblico di riferimento” In tali casi, infatti, non può dirsi violato l’articolo 3, comma 27, della legge n 244/2007, che vieta “alle P a di costituire società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”.

[Fonte Quotidiano Energia]

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