Il recente DM. 28 dicembre 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 03 Gennaio 2013 sui certificati bianchi ha modificato le regole sulla cumulabilità, con altri incentivi, introducendo un approccio restrittivo rispetto al passato.
All’Art 10 vengono definite le uniche possibilità di cumulabilità, pertanto i certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l’accesso a:
- fondi di garanzia e fondi di rotazione;
- contributi in conto interesse;
- detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature.
Pertanto il divieto di cumulo degli incentivi previsto dall’art 10 del DM 28 dicembre 2012, nei termini precisati al precedente punto, si applica, senza dubbio, ai “nuovi progetti presentati dopo l’entrata in vigore” del DM 28 dicembre 2012, e quindi a decorrere dal 3 gennaio 2013.
Per i progetti antecedenti DM, il GSE ha pubblicato una serie di FAQ sull’argomento, spiegando meglio gli ambiti applicativi in funzione della tipologia di progetti:
- Progetti standard
- La cumulabilità con altri incentivi “statali” è consentita soltanto per i progetti antecedenti al 3 gennaio 2013. Pertanto le nuove RVC presentate possono includere interventi che hanno beneficiato di altri incentivi purché la data di avvio sia antecedente al 3 gennaio 2013.
- Progetti Analitici
- In questo caso i progetti presentano una data dalla quale iniziare a misurare i risparmi (periodo di riferimento). Per salvaguardare gli investimenti effettuati, la cumulabilità può essere consentita solo per quei progetti che hanno la data di inizio del periodo di riferimento della prima richiesta antecedente al 3 gennaio 2013
- Progetti a consuntivo
- In questo caso la cumulabilità è consentita solo per PPPM presentate prima del 3 gennaio 2013.