Come previsto dal recente Decreto 28 Dicembre 2012, all’articolo 07 sono definiti i soggetti abilitati ad accedere al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, oltre le ESCo, i soggetti obbligati e distributori, in data 18 Aprile 213, il GSE informa che possono accreditarsi all’utilizzo dell’applicativo informatico Efficienza Energetica (EE) anche i seguenti soggetti:
- le imprese che operano nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, compresi gli Enti Pubblici che hanno provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (“energy manager”) applicando quanto previsto all’articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n.10 (EMV);
- le imprese che operano nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, compresi gli Enti Pubblici che si siano dotati di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001 (SGE).
Per accedere all’applicativo EE, le “EMV” e le “SGE” devono accreditarsi seguendo le istruzioni e utilizzando le interfacce di accreditamento disponibili nella sezione web Certificati bianchi > Accreditamento Operatori ai seguenti link:
- Accreditamento Società che provvedano in modo volontario alla nomina dell’energy manager
- Accreditamento Società che si dotino di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001
[Fonte: GSE]
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Decorsi due anni dall’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all’art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 115/2008, ai soggetti di cui al comma 1, lettera c) è richiesta la certificazione di cui alla norma UNI CEI 11352 ( ESCo) e ai soggetti che assumono la funzione di responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia di cui alla lettera d) e lettera e) è richiesta la certificazione di cui alla norma UNI CEI 11339 (EGE).