GMEDdl Stabilità 2015: estensione del reverse charge ai crediti di emissione di CO2, CV e TEE.

La normativa contenuta nella legge di Stabilità sarà applicata alle transazioni fatturate dal 1° gennaio 2015,  in scia all’approvazione finale della legge di Stabilità, che prevede l’introduzione dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018 dell’inversione contabile sulle cessioni di energìa elettrica e gas a soggetti passivi-rivenditori

Con effetto immediato l’inversione contabile si applica anche ai trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra effettuati a norma dell’articolo 12, direttiva 2003/87/Ce; sono altresì comprese le cessione di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva n. 2003/87/Ce e di certificati relativi all’energia e al gas (ad esempio i certificati verdi o bianchi) nonché alle cessioni di gas e di energia elettrica effettuate nei confronti di un soggetto passivo rivenditore residente nel territorio dello Stato, (articolo 7-bis, comma 3, lettera a), Dpr 633/1972).

Pertanto, a partire del 01 gennaio 2015 le fatture di vendita di crediti di emissione di CO2 saranno sottoposte all’inversione contabile.

Il regime, inoltre, sarà esteso anche ai Certificati Verdi come già chiarito in una news pubblicata sul sito del GSE.

Il reverse charge è una modalità di assolvimento dell’Iva in base alla quale il debitore di imposta è l’acquirente o il committente mentre il cedente emette la fattura senza addebitare l’imposta, pertanto l’Iva non viene più esposta in fattura dal cedente, ma versata direttamente dall’acquirente.

In data 26 Gennaio 2015, il GME informa che l’Agenzia delle entrate, nell’evento Videoforum 2015 (pubblicato in data 23 gennaio 2015 sul quotidiano Italia Oggi), ha chiarito che sono ricompresi tra i “certificati relativi al gas e all’energia elettrica” di cui all’art. 17, comma 6, lett. d-ter) del D.p.r. n. 633/1972, così come modificato dall’art. 1, comma 629, lett. a) num. 3) della legge n. 190 del 23 dicembre 2014,:

  • i Certificati Verdi, introdotti dall’art. 11 del D.lgs. n. 79 del 16 marzo 1999;
  • le Garanzie di Origine, di cui alla Direttiva 2009/28/CE recepita dal D.lgs. n. 28 del 3 marzo 2011;
  • i Titoli di Efficienza Energetica, introdotti dai Decreti del Ministro delle Attivita’ Produttive di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 20 luglio 2004.

L’intervento da parte dell’Amministrazione finanziaria permette di identificare con certezza quali certificati – in base all’interpretazione dell’Agenzia delle entrate – siano ricompresi nell’ambito dei “certificati relativi al gas e all’energia elettrica” e siano, di conseguenza, soggetti alla nuova disciplina del reverse charge.
Pertanto, alla luce del suddetto chiarimento, fino al 31 dicembre 2018, le transazioni sui mercati ambientali saranno soggette al reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lett. d-ter) del D.p.r. n. 633/1972.
In particolare, il reverse charge sarà applicato:
(i)  dagli operatori a tutte le cessioni nei confronti del GME;
(ii)  dal GME alle cessioni nei confronti degli operatori.
Il GME terrà conto della disciplina in vigore anche nell’ambito delle operazioni gestite sui mercati ambientali per il quale non è controparte centrale.
Conseguentemente il GME, nel dare attuazione a quanto sopra indicato, ha provveduto ad adeguare le Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF) dei mercati e piattaforme di seguito richiamate, ove è stato previsto il nuovo trattamento fiscale:

Mercato dei certificati verdi (MCV)
·  DTF n.4 rev8 MCV che sostituisce la DTF n. 4 rev7 MCV

Piattaforma delle garanzie di origine (P-GO)
·  DTF n.4 rev2 P-GO che sostituisce la DTF n. 4 rev1 P-GO

 

 

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