Grande Impresa: Effettivi ≥ 250 se inferiore
Fatturato annuo > 50 milioni di euro e Bilancio annuo > 43 milioni di euro.
Imprese associate: calcolano effettivi, fatturato e bilancio sommando ai propri quelli dell’impresa associata in quota proporzionale alla percentuale che ne detengono o per cui sono detenute.
Imprese collegate: calcolano effettivi, fatturato e bilancio sommando ai propri quelli dell’impresa collegata. Pertanto qualunque impresa collegata ad una grande impresa è automaticamente essa stessa grande impresa.
Organismi collegati: Un’impresa non è una PMI se il 25 % o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente. ECCEZIONE la percentuale sale al 50 % se si tratta di:
- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti
Impresa energivora: Le imprese energivore soggette all’obbligo di diagnosi energetica, sono le imprese che beneficiano degli incentivi per gli energivori.
Tempistiche: La Grande Impresa è soggetta all’obbligo di diagnosi entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrere dal 2015, solo se la condizione di grande impresa si è verificata per i due esercizi consecutivi precedenti a tale anno, a decorrere dalla data di chiusura dei conti, ovvero negli anni n-1 ed n-2. Risulta obbligata all’esecuzione della diagnosi energetica entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrere dal 2015, l’impresa energivora che abbia beneficiato degli incentivi per gli energivori per l’anno n-1.
Ogni impresa è tenuta a verificare ogni anno la sua appartenenza alle categorie obbligate al fine di adempiere all’obbligo di diagnosi energetica entro il 5 dicembre dell’anno in corso.
Sito produttivo Per “sito produttivo” si intende una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio. Per le grandi imprese di trasporto, i siti produttivi comprendono sia i luoghi dove si svolgono attività complementari al trasporto (officine, depositi, uffici, ecc.), sia il trasporto stesso, considerato come un unico sito virtuale anche se diffuso sul territorio nazionale ed estero. Si considerano siti produttivi anche quelli di natura temporanea, ossia quelli esistenti al fine di eseguire uno specifico lavoro o servizio per un periodo di tempo limitato (es. cantieri), a condizione che la durata prevista dell’attività sia di almeno quattro anni.
Impresa multisito: I siti con consumo inferiore a 100 tep sono esclusi dall’obbligo di diagnosi fino ad un numero massimo di siti che copre il 20% del consumo totale dell’impresa.
I restanti siti, con consumo inferiore a 100 tep, se non si raggiunge il numero di 100 siti campionati nelle fasce più alte, costituiranno due ulteriori fasce di raggruppamento (una da 1 a 50 tep, l’altra da 51 a 99 tep) la cui percentuale di campionamento sarà rispettivamente 1% e 3%.
L’ipotesi di clusterizzazione effettuata dall’impresa, deve essere presentata in tempo utile all’ENEA per la valutazione e l’approvazione. La valutazione di ENEA è eseguita entro e non oltre 20 giorni lavorativi.
Per le grandi imprese di trasporto, il “sito virtuale” dei consumi della trazione va comunque sottoposto a diagnosi.
Diagnosi: La diagnosi energetica deve essere conforme ai dettati dell’allegato 2 al decreto legislativo 102/2014. Tale prescrizione risulta rispettata se la diagnosi è conforme ai criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN 16247 parti da 1 a 4, e comunque rispetta le indicazioni che saranno fornite da ENEA.
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014, i termini “diagnosi” e “audit” sono da considerarsi sinonimi.
Struttura energetica aziendale: La procedura per l’esecuzione della diagnosi energetica prevede la messa a punto della “struttura energetica aziendale” che, attraverso un percorso strutturato a più livelli, consente di avere un quadro completo ed esaustivo della realtà dell’impresa. L’azienda viene suddivisa in aree funzionali. Si acquisiscono quindi i dati energetici dai contatori generali di stabilimento e, qualora non siano disponibili misure a mezzo di contatori dedicati, per la prima diagnosi, il calcolo dei dati energetici di ciascuna unità funzionale viene ricavato dai dati disponibili.
- consumi energetici per ogni vettore energetico utilizzato riferendosi all’anno solare precedente all’anno n-esimo;
- caratterizzazione della destinazione d’uso della specifica area funzionale;
- indice prestazionale di area (Ipa1) dato dal rapporto tra i consumi di area e la specifica destinazione d’uso;
- indice prestazionale di area (Ipa2) dato dal rapporto tra i consumi di area e la destinazione d’uso dell’azienda;
- mappatura dei macchinari e degli impianti che caratterizzano la specifica area funzionale;
- confronto delle tecnologie utilizzate con lo standard di mercato (es. BAT)
Prossimità al teleriscaldamento e CAR: L’impresa deve eseguire una diagnosi che contiene una valutazione tecnico-economica ed ambientale relativa all’utilizzo del calore cogenerato o al collegamento alla rete locale di teleriscaldamento, qualora gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento e/o di teleriscaldamento siano situati entro il raggio di 1 km dal sito oggetto di diagnosi.
Per distanze maggiori, qualora si ravvisino vantaggi tecnici – economici ed ambientali, l’impresa può comunque eseguire la diagnosi comprendente gli aspetti legati alla cogenerazione e al teleriscaldamento.
Tempistiche: La diagnosi energetica deve essere eseguita entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrere dal 2015.
Validità di una diagnosi: Le diagnosi successive alla prima dovranno essere presentate decorsi 4 anni dalla presentazione della precedente, al fine di rispettare l’intervallo massimo di 4 anni prescritto dalla norma. Ciò vale anche per le diagnosi validamente eseguite prima del 5 dicembre 2015.
Esempio: se una diagnosi valida ai fini dell’adempimento dell’obbligo è stata eseguita il 15 gennaio 2013, quella successiva dovrà essere svolta, al più tardi, entro il 15 gennaio 2017.
Responsabile della comunicazione: Il soggetto responsabile della comunicazione dei risultati delle diagnosi è il Legale rappresentante dell’impresa soggetta all’obbligo.
Impresa EMAS, ISO 50001 o ISO 14001: L’impresa obbligata alla diagnosi, sia essa Grande Impresa o Energivora, che ha adottato un sistema di gestione volontaria EMAS, ISO 50001 o EN ISO 14001 comprendente una diagnosi conforme all’allegato 2 del DLgs 102, e che pertanto è esclusa dall’obbligo di diagnosi, è comunque tenuta a comunicare all’ENEA l’esito della diagnosi condotta nell’ambito del sistema di gestione
Obbligo interventi per energivore: Le imprese energivore obbligate devono effettuare, entro 4 anni dall’esecuzione della diagnosi, almeno uno degli interventi individuati caratterizzato da un tempo di ritorno dell’investimento inferiore a 4 anni.
Sanzioni: Le imprese soggette all’obbligo che non eseguono la diagnosi energetica entro la scadenza fissata, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria. La sanzione non esime dall’effettuazione della diagnosi che deve comunque essere comunicata all’ENEA entro sei mesi dall’irrogazione della sanzione stessa.
Art. 7 comma 8: “I risparmi totali conseguiti per ogni anno solare, a decorrere dal 2014, dalle imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia ISO 50001 e dalle imprese che effettuano audit energetici ai sensi del decreto legislativo 102/2014, per i quali non siano stati percepiti titoli di efficienza energetica, dovranno essere comunicati ad ENEA con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo al conseguimento dei risparmi stessi.”