GMEAEEGSI – Delibera 10 settembre 2015 – 437/2015/R/efr

Con la presente deliberazione viene approvato l’aggiornamento delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi), proposte – ai sensi del Regolamento vigente – dal GME. Le modifiche hanno la finalità di attribuire al GME il ruolo di controparte centrale e sono state oggetto di consultazione da parte dello stesso GME.

L’interposizione di una Controparte Centrale serve principalmente a:

a) favorire l’efficienza del mercato garantendo l’anonimato delle parti nel processo di trading e di post-trading;

b) compensare e gestire il rischio legato alle operazioni e alle posizioni non ancora regolate riducendo il margine o le garanzie che ogni aderente deve fornire al sistema di post-trading per le operazioni che intende regolare;

c) diminuire il numero di operazioni che dovranno essere regolate tramite la compensazione delle stesse e riducendo tutti i contratti di ogni aderente ad una singola posizione su ogni strumento (liquidazione su base netta).

In sintesi, di seguito le principali modifiche apportate:

a) ELIMINAZIONE DEI REPORT DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE

Al termine di ciascuna sessione di mercato non saranno più disponibili i report “Conferma acquisti” e “Conferma vendite” necessari per la fatturazione.

  • I venditori dovranno emettere una sola fattura nei confronti dell’acquirente GME;
  • Gli acquirenti riceveranno un’unica fattura dal GME.

b) ABOLIZIONE DELLA “LISTA DELLE CONTROPARTI NON ACCETTABILI”

La disponibilità di tale lista consentiva, prima di ciascuna sessione di mercato, di selezionare le controparti con le quali non si desiderava negoziare. Con l’assunzione da parte del GME del ruolo di controparte centrale delle negoziazioni, tale funzionalità verrà eliminata.

c) GESTIONE DEI PAGAMENTI

I pagamenti del GME sono effettuati nei confronti di ciascun operatore proprio creditore netto il terzo giorno lavorativo (valuta stesso giorno) successivo alla chiusura della sessione di mercato di riferimento a seguito di ricevimento della fattura, mediante bonifici di importo rilevante o strumento equipollente.

[Fonte: AEEGSI e GME]

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