AEEGSI DELIBERAZIONE 7 APRILE 2016 – 175/2016/R/EEL
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROROGA DELLE GARANZIE FIDEIUSSORIE PRESTATE DALLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA, PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2013 – 31 DICEMBRE 2013
L’attuale stato del procedimento di verifica presso la Commissione europea non consente di prevedere con certezza i tempi di conclusione dello stesso, pertanto AEGSI determina la necessità di proroga delle fideiussioni per le imprese che intendano mantenere svincolati gli importi riconosciuti a titolo di agevolazione per il periodo di competenza 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013 mediante la consegna a CSEA Cassa di un addendum di proroga della fideiussione già rilasciata, ovvero di una nuova fideiussione bancaria o assicurativa, che abbia le seguenti caratteristiche:
- faccia riferimento ai medesimi importi di quella sinora rilasciata;
- preveda la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944, secondo comma, del Codice civile;
- preveda l’impegno a rendere operativa la medesima garanzia a prima richiesta;
- abbia scadenza fissa al 30 novembre 2016;
- sia prorogabile per altri 12 (dodici) mesi;
- contenga la clausola integrativa, attivabile a facoltà dell’impresa, la quale contempli la possibilità di estendere la garanzia anche agli importi che saranno eventualmente riconosciuti a titolo di agevolazioni per l’anno di competenza 2014, nelle more degli esiti del procedimento di verifica da parte della Commissione europea;
Inoltre sono state evidenziate alcune criticità derivanti dal sistema di garanzie come attualmente disciplinato dall’Autorità; in particolare, è stata evidenziata la presenza di alcune imprese per le quali l’ottenimento di tali garanzie risulta particolarmente difficoltoso, o comunque eccessivamente oneroso; al riguardo, è attualmente allo studio la possibile introduzione di sistemi di garanzia alternativi, anche di natura mutualistica, eventualmente caratterizzati dalla presenza di un soggetto centrale che definisca una convenzione quadro, con uno o più istituti bancari e/o assicurativi, per la stipula di contratti di garanzia per l’eventuale mancata restituzione di importi da parte delle predette imprese (laddove si verifichino i presupposti per tale restituzione).
CSEA_Circolare 13-2016-elt proroghe fideiussioni
[Fonte:AEEGSI]
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