GSETratto dal verbale riunione GSE-FEDERESCO ASSOESCO

13 giugno 2016

 

 

Il GSE in merito alla cumulabilità tra TEE ed i finanziamenti “POR FESR” e “POI Energia” ha ricordato che l’art. 10 del D.M. 28 dicembre 2012, che regola il meccanismo dei certificati bianchi, stabilisce che “i certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del decreto” – 3 gennaio 2013 – “non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l’accesso a

a) fondi di garanzia e fondi di rotazione;

b) contributi in conto interesse;

c) detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature”.

Dalla formulazione dell’articolo ne deriva la cumulabilità dei certificati bianchi, tra l’altro, con:

  • incentivi riconosciuti a livello regionale, locale e comunitario per interventi di efficientamento energetico. Si precisa, infatti, che D. Lgs. del 3 marzo 2011 n. 28 e il Decreto attuativo del 28 dicembre 2012 prevedono il divieto di cumulo dei certificati bianchi esclusivamente con altri incentivi “statali”, ammettendone, pertanto, la cumulabilità con eventuali incentivi regionali locali o comunitari.

Il GSE ha inoltre specificato che, pur ammettendo la cumulabilità tra CB ed incentivi riconosciuti a livello regionale e locale quali i POR FESR, spetta alle amministrazioni locali, eroganti gli incentivi di cui sopra, stabilire la cumulabilità delle loro forme di incentivazione con i Certificati Bianchi.
In ogni caso, al fine di stabilire se il contributo debba essere effettivamente inteso come “riconosciuto a livello regionale”, si fa esclusivo riferimento al Soggetto gestore ed erogatore del finanziamento (nel caso di specie, la Regione) e non anche alla provenienza originaria degli stessi fondi.

Nel caso distinto, invece, dei Programmi operativi interregionali – POI Energia – poiché il Soggetto erogatore dei finanziamenti risulta essere direttamente il Ministero dello Sviluppo Economico, i TEE non risultano cumulabili con detti finanziamenti, in quanto equiparabili, in questo caso, ad altri incentivi “statali”.

Il GSE ha in ultimo precisato, che l’eventuale finanziamento ricevuto nell’ambito dei “POR FESR” deve comunque essere decurtato, come qualsiasi altro finanziamento in conto capitale o a fondo perduto, nella determinazione dell’investimento complessivo/costi complessivi dell’intervento ai fini della verifica dell’addizionalità precedentemente descritta (ad esempio nel caso in cui si benefici di un finanziamento a fondo perduto pari al 100% dell’investimento, l’intervento non sarà ritenuto comunque ammissibili ai TEE, in quanto nessun risparmio ottenuto potrebbe essere considerato addizionale).

[Fonte: GSE]

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