15 e 30 settembre: scadenza contributo annuale e dichiarazione on line AEEGSI

 

L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha fissato al 15 settembre la scadenza per il versamento del contributo AEEGSI relativo all’anno 2016, come previsto dalla Delibera 384 del 1 giugno 2017.

La stessa delibera prevede che tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo AEEGSI devono inviare all’Autorità, entro il 30 settembre, l’apposita dichiarazione on-line indicando:

– il soggetto che ha eseguito il versamento

– la misura e la data di versamento

– la base imponibile per la liquidazione del contributo

– le voci di bilancio escluse da quest’ultimo

– copia del bonifico di versamento

La Delibera 384/2017 definisce le modalità di calcolo dell’ammontare del contributo, le aliquote di contribuzione e la relativa procedura da seguire per il versamento dello stesso.

Chi deve versare il contributo annuale? Tutti coloro che svolgono attività nel settore dell’energia elettrica e del servizio idrico integrato (SII), iscritti nel registro delle imprese o in qualità di gestione pubblica diretta.

Come si calcola il contributo?  Il contributo corrisponde allo 0,27‰ calcolato sui ricavi riguardanti esclusivamente le attività di cui all’articolo 2 dell’Allegato A alla deliberazione 384/2017/A e desumibili dall’ultimo conto economico chiuso ed approvato.

È previsto un contributo aggiuntivo dello 0,02 ‰ per i soggetti dei settori dell’energia elettrica e gas che offrono servizi infrastrutturali a tariffa tra cui:

 1. trasmissione dell’energia elettrica;

 2. dispacciamento dell’energia elettrica;

 3. distribuzione dell’energia elettrica;

 4. misura dell’energia elettrica;

 5. rigassificazione del gas naturale liquefatto;

 6. stoccaggio del gas naturale;

 7. trasporto del gas naturale;

 8. dispacciamento del gas naturale;

 9. distribuzione del gas naturale;

10. misura del gas naturale;

11. distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti.

Attenzione però perché alcuni ricavi rientrano tra quelli assoggettati al contributo mentre altri, come ad esempio l’energia elettrica per la quota destinata all’autoconsumo o i ricavi da trasporto, distribuzione e vendita di energia, non vanno calcolati nella definizione del contributo.

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