In data odiena il GME comunica la

Cessazione del Reverse Change.

Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), che ha integrato l’art. 17 del DPR IVA, l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile tra soggetti stabiliti in Italia per:

  • le transazioni dei certificati relativi al gas ed energia elettrica (MTEE e MGO)
  • le transazioni di energia elettrica e gas a un soggetto passivo rivenditore

cesserà il 31 dicembre 2018, nel rispetto del termine previsto dall’art. 199-bis della Direttiva UE n. 112/2006 (Direttiva IVA).

Pertanto al fine di consentire – a tutela degli operatori creditori del GME – che le garanzie finanziarie siano assorbite secondo il regime fiscale applicabile al momento della regolazione finanziaria, l’aliquota IVA ordinaria sarà applicata a tutte le transazioni concluse dagli operatori sul mercato elettrico e sul mercato del gas con data flusso:

  • a partire dal 1° novembre 2018 relativamente al MPEG e al MTE, le quali sono regolate finanziariamente a gennaio 2019;
  • a partire dal 17 dicembre 2018 relativamente al MGP, al MI, alla PCE e al MGAS, le quali sono regolate finanziariamente a gennaio 2019

L’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria avrà luogo salvo che gli operatori non trasmettano al GME il proprio status di soggetto per il quale ricorrano i requisiti per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta, allegando apposita dichiarazione concernente l’applicazione dell’aliquota ridotta.

Nessuna rideterminazione delle garanzie è viceversa prevista per le transazioni relative ai mercati ambientali (MGO, MTEE), i cui regimi fiscali verranno adeguati direttamente a partire dal 1° gennaio 2019.

[Fonte: GME]

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