Che cos’è
I contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi. La detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali. La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata. Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico.
A chi interessa
L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires).
I contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte.
Dal 2017 gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3), individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
È un importante sgravio fiscale per gli interventi dedicati all’adeguamento antisismico degli immobili e degli edifici che si trovano in zone che sono a maggiore rischio di terremoto.
- Zona 1– Si tratta dell’area più pericolosa. La probabilità di un forte terremoto è alta.
- Zona 2– In questa categoria i terremoti di grande intensità sono possibili;
- Zona 3– Qui i terremoti pericolosi sono meno probabili rispetto alla zona 1 e 2.
- Zona 4– È la meno pericolosa: la possibilità di un terremoto è molto bassa.
I parametri per ottenere tali sgravi sono diversi, così come sono diverse le percentuali. Si può passare dal 50% al 70% sino all’80% delle abitazioni e dal 75% all’85% per i condomini o per l’acquisto di un immobile che si trova in una zona a rischio sismico.
Le detrazioni sono più elevate nel caso in cui la realizzazione degli interventi porti a una consistente riduzione del rischio sismico.
Queste sono le detrazioni percentuali degli sgravi.
Per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 per interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%, da calcolare su un importo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e fruibile in cinque rate annuali di pari importo. Si possono ottenere specificatamente:
- del 50% sulle spese effettuate da calcolare su un ammontare massimo di 96.000 euro per immobile
- del 70 o 80% quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi
- dell’80 o 85% se i lavori volti all’adeguamento sismico sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (con passaggio di 1 o 2 classi)
- del 75 o 85%, fino a un massimo di 96.000, per chi acquista un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1”
Il sisma bonus è stato implementato per i condomini. Se questi sono ubicati nelle zone 1, 2, 3, possono beneficiare di una detrazione unica grazie al nuovo “bonus unico condomini” se si effettuano lavori di eco bonus e sisma bonus insieme.