Il Decreto 21 maggio 2021 del Ministero della transizione ecologica è entrato in vigore oggi 1 giugno 2021, (21A03391) (GU n.128 del 31-5-2021).

Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che possono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del gas per gli anni 2021-2024 (cd. certificati bianchi) e riforma il meccanismo dei certificati bianchi apportando importanti modifiche al decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018.

In sintesi le principali modifiche rispetto al sistema attuale sono le seguenti:

  1. La riduzione degli obiettivi quantitativi nazionali e dei relativi obblighi per l’anno 2020;
  2. La riduzione degli obiettivi quantitativi nazionali e dei relativi obblighi per il periodo 2021-2024:
  3. L’ammissione, come possibili soggetti titolari di progetto, dei raggruppamenti temporanei di impresa e delle associazioni temporanee di impresa;
  4. L’aggiornamento dell’elenco dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata con l’indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei certificati bianchi (Tabella 1 dell’Allegato 2);
  5. L’esclusione dal sistema dei certificati bianchi per i progetti di efficienza energetica predisposti per l’adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di progetti che generano risparmi addizionali rispetto alle soluzioni progettuali individuate dai vincoli o dalle prescrizioni suddetti e di progetti realizzati ai sensi dell’art. 8, comma 3 del DLgs 102/2014 che generano risparmi addizionali;
  6. L’introduzione di un nuovo sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste al ribasso che dovrà essere definito con decreto del Ministro della transizione ecologica, d’intesa con la Conferenza unificata e sentita ARERA, entro il 31 dicembre 2021.
  7. Una revisione della procedura di valutazione dei progetti da parte del GSE;
  8. Ripristinata la cumulabilità con i crediti di imposta per tutti i progetti presentati a decorrere dal 1° gennaio 2020,  per quanto nella misura del 50%.
  9. Riduzione dall’attuale 30% al 20% della soglia di TEE che il soggetto obbligato deve avere sul proprio conto proprietà perché possa beneficiare dei certificati virtuali.
  10. La predisposizione da parte del GSE, in collaborazione con Enea e RSE, di nuove schede di progetto a consuntivo per progetti nei settori civile e dei trasporti, nonché per progetti riguardanti sistemi di pompaggio, gruppi frigo, pompe di calore, impianti di produzione di energia termica, impianti di produzione di aria compressa, impianti di illuminazione e allaccio di nuove utenze a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti.

DECRETO 21 maggio 2021:

[Fonte: Ministero della transizione ecologica]
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