L’agenzia delle Entrare comunica le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici
Le disposizioni del presente provvedimento si applicano ai seguenti crediti d’imposta:
- credito d’imposta a favore delle imprese energivore, primo trimestre 2022, (articolo 15 del Dl n. 4/2022, pari al 20% delle spese sostenute;
- credito d’imposta a favore delle imprese energivore, secondo trimestre 2022 (articolo 4 del Dl n. 17/2022), pari al 25% delle spese sostenute;
- credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, primo trimestre 2022, (articolo 15 Dl n. 4/2022) pari al 10% delle spese sostenute;
- credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale, secondo trimestre 2022 (articolo 5 del Dl n. 17/2022), pari al 25% delle spese sostenute;
- credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, secondo trimestre 2022 (articolo 3 del Dl n. 21/2022), pari al 15% delle spese sostenute;
- credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale secondo trimestre 2022, (articolo 4 del Dl n. 21/2022) pari al 25% delle spese sostenute;
- credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, primo trimestre 2022, (articolo 18 del Dl n. 17/2022) pari al 20% delle spese sostenute.
Il credito d’imposta e’ cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta’ di successiva cessione, fatta salva la possibilita’ di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo
dal 7 luglio al 21 dicembre 2022 i termini per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate.
[fonte: Agenzia delle Entrate]
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