
Energivori Foglio di CALCOLO DEL VALORE AGGIUNTO LORDO
LA COMMISSIONE EUROPEA – COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia
Allegato 4 alle Linee guida CE – Disposizioni in materia di raccolta dei dati di bilancio rilevanti ai fini del calcolo del VAL. Ai fini del calcolo del VAL, i dati di bilancio forniti dalle imprese devono far riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre e secondo la Delibera ARERE DIEU 11/2017
Calcolo del valore aggiunto lordo e dell’intensità di energia elettrica a livello dell’impresa
Per valore aggiunto lordo (VAL) per l’impresa s’intende il valore aggiunto lordo al costo dei fattori, ossia il VAL a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette, più gli eventuali sussidi.
Il valore aggiunto al costo dei fattori può essere calcolato sulla base del fatturato, più la produzione capitalizzata e gli altri redditi operativi, più o meno le variazioni delle scorte, meno gli acquisti di beni e servizi, meno altre imposte sui prodotti collegate al fatturato ma non detraibili, meno dazi e imposte sulla produzione. In alternativa, può essere calcolato aggiungendo al risultato lordo di gestione i costi del personale.
I proventi e gli oneri classificati come finanziari o straordinari nei conti aziendali sono esclusi dal valore aggiunto. Il valore aggiunto al costo dei fattori è calcolato a livello lordo, in quanto le rettifiche di valore (ad esempio, l’ammortamento) non sono defalcate.
L’intensità di energia elettrica di un’impresa è calcolata come segue: i costi in termini di energia elettrica di un’impresa (consumo di energia elettrica moltiplicato per il prezzo dell’energia elettrica) divisi per il VAL dell’impresa.
Dalla dichiarazione 2021 la delibera ARERA preve che il VAL debba essere calcolato al netto dell’agevolazione goduta, per ciascuna annualità del periodo di riferimento:
- “pre-riforma” – Contributo energivori ante riforma (DM 5 aprile 2013) – agevolazioni riconosciute ex-post sotto forma di rimborso di una quota parte degli oneri di sistema pagati come componenti delle bollette energetiche dalle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- “post-riforma” – Agevolazione energivori post riforma (DM 21 dicembre 2017) – agevolazione percepita, e calcolata come differenza tra l’ammontare ASOS che sarebbe stata pagato se non ci fosse stata l’agevolazione e l’ammontare ASOS dovuto in presenza dell’agevolazione.
Le modifiche al calcolo del VAL introdotte con il presente provvedimenti hanno effetto solo per le agevolazioni di competenza 2021 e successive e non per le agevolazioni di competenze anteriori; altresì che in caso di mancato inserimento del valore dell’agevolazione percepita la dichiarazione non venga invalidata, dal momento che ciò comporta un minore indice di energivorità e quindi costituisce una condizione conservativa per il sistema.
MODULO PER IL CALCOLO DEL VALORE AGGIUNTO LORDO ENERGIVORI
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