
CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali
CSEA – Il meccanismo agevolativo, introdotto per la prima volta con il D.M. 5 aprile 2013 (c.d. ante riforma) e successivamente modificato con il D.M. 21 dicembre 2017 (c.d. post riforma), riconosce in favore delle imprese a forte consumo di energia dei benefici derivanti dalla riduzione del costo dell’energia.
Alla CSEA e’ stato affidato il compito di: censire le imprese energivore, realizzare ed implementare il “portale informatico” attraverso il quale recepire tutte le istanze e le informazioni necessarie per gestire il meccanismo, effettuare i controlli di legittimita’ e coerenza sulle dichiarazioni presentate.
Differenti casistiche riscontrate;
Controlli di legittimità– Controlli sulla conformità delle dichiarazioni alle norme giuridiche ed in particolare al DPR 445/2000 in materia di autocertificazione. In caso di necessità di integrazione o vizi di forma, viene inviata una pec alla società con invito alla rettifica e relativa motivazione.
Controlli di coerenza sui dati di consumo – Verifica dell’effettiva titolarità dei POD dichiarati dall’impresa sulla base delle informazioni fornite a CSEA dai distributori e verifica che i valori di energia elettrica consumata e dichiarata dallo stesso soggetto siano corrispondenti ai valori forniti a CSEA dall’impresa distributrice
Istruttoria di disallineamento – Nel caso di significative discordanze a seguito dei controlli di coerenza sui dati di consumo si avvia una fase di contraddittorio tra imprese e distributori. Nella maggior parte dei casi, l’azienda è tenuta a compilare una dichiarazione relativa al POD in disallineamento ed il distributore a modificare i dati di consumo precedentemente trasmessi.
Controlli di legittimità su gestori e sottesi RIU – Controlli formali e sostanziali sulle autodichiarazioni relative alla titolarità di POD in RIU e presenza di coinsediate e sulle certificazioni rese ai fini del riconoscimento per energia prelevata da RIU.
Controlli bilancio energetico RIU e sottesi – Analisi del bilancio energetico per verificare: – Corretta imputazione dei consumi interni alla RIU tra titolare del POD e coinsediati; – Coerenza dei dati dichiarati come quantitativo di energia autoprodotta e consumata e/o prelevata attraverso collegamenti diretti con produttori terzi.
Controlli a campione – Verifiche a campione sulle dichiarazioni presentate, anche richiedendo il supporto dell’Agenzia delle entrate e delle Camere di commercio per quanto concerne i dati del VAL, del codice ATECO e del fatturato.
Verifica aziende nuova costituzione – Verifiche ex post su dichiarazioni di aziende neocostituite basate su dati stimati.
Controlli per sovra-compensazioni – Controllo delle imprese in condizione di sovracompensazione (che non hanno garantito la corresponsione del contributo minimo ex Decisione CE(2017) 3406 come supporto alle fonti rinnovabili), per le aziende in sovracompensazione si procede al recupero della somma eccedente.
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