Dichiarazione annuale consumi energia elettrica e Gas naturale

 

Per l’anno d’imposta 2022, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha aggiornato i moduli per la dichiarazione dei consumo per l’energia elettrica e il gas naturale.

Il termine per l’assolvimento del suddetto adempimento è stabilito nel 31 marzo 2023.

Nuove modalità di invio telematico delle Dichiarazioni di consumo

Con nota della Direzione Organizzazione e Digital Transformation dell’Agenzia delle Dogane sono state rese note le Nuove modalità di invio telematico delle dichiarazioni annuali dei consumi di Energia Elettrica e Gas Naturale per l’esercizio finanziario 2022.

La compilazione e l’invio della dichiarazione dovrà essere assolto in forma telematica, entro il mese di marzo del 2023, utilizzando esclusivamente la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l’interoperabilità, utilizzando uno dei due distinti canali (System to System (S2S) / User to System (U2S)).

  • MODALITA’ U2S – User to System
    Modalità che prevede l’utilizzo di un’applicazione web fruibile dal portale delle Dogane (Portale Unico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – PUDM) che consentirà la compilazione delle dichiarazioni annuali e l’acquisizione diretta dei dati digitati nelle maschere del servizio senza l’obbligo di doversi dotare di apposito software.
  • MODALITÀ S2S – System to System
    Modalità che prevede l’utilizzo di piattaforme software apposite (necessario dotarsi di un apposito software sviluppato da terzi per l’invio delle dichiarazioni).

Diversamente dagli anni scorsi quindi, non si dovrà più scaricare il software per la compilazione delle dichiarazioni ma si farà tutto direttamente sul sito delle Dogane.

Bisognerà invece essere in possesso dell’identità digitale del legale rappresentante (SPID di secondo livello) e delle relative credenziali dell’operatore economico preventivamente configurato ed abilitato.

Gli impianti obbligati a presentare la denuncia di officina elettrica

Il titolo II del Testo Unico delle Accise che disciplina il regime fiscale sull’energia elettrica (D.Lgs 504/95) all’art. 53, commi 1 e 2 individua i soggetti obbligati (al pagamento dell’accisa e agli adempimenti connessi) che devono presentare una dichiarazione prevista dal comma 8 del medesimo art. 53, al fine di fornire tutti gli elementi necessari per l’accertamento e liquidazione del debito d’imposta.

I soggetti obbligati che devono presentare la dichiarazione prevista dal citato art. 53, vengono distinti in:

  • esercenti officine di produzione o di acquisto di energia elettrica e, quindi, titolari di licenza di esercizio, rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente sull’impianto;
  • esercenti attività di vendita dell’energia elettrica ai consumatori finali e, quindi, titolari di Autorizzazione rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente sulla sede legale.

Il successivo art. 53-bis, individua quei soggetti, diversi dai soggetti obbligati in quanto svolgono attività di produzione o di trasporto dell’energia elettrica senza consumarla in usi propri o venderla a consumatori finali (ossia esercenti officine di produzione dedicate alla totale cessione dell’elettricità prodotta e gestori degli elettrodotti per il trasporto o distribuzione), che sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione riepilogativa.

Sono quindi tenuti a presentare la denuncia di officina elettrica tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore ai 20 kW che autoconsumano una parte dell’energia elettrica prodotta dall’impianto.

L’autoconsumo

Il requisito dell’autoconsumo è fondamentale poiché è alla base del meccanismo di tassazione dell’officina elettrica dato che le accise vengono calcolate unicamente sull’elettricità prodotta dall’impianto e autoconsumata in loco.

Nota Bene: in materia di autoconsumo non esistono soglie minime di riferimento. Ad esempio un impianto fotovoltaico da 50 kW di potenza che cede alla rete il 98% dell’energia prodotta, utilizzandone il 2% per alimentare i servizi ausiliari dell’impianto, è comunque tenuto ad aprire officina elettrica, poiché il 2% di energia autoconsumata, essendo prodotta dallo stesso impianto fotovoltaico, è sottoposta al regime delle accise.

Chi non deve presentare la denuncia

Non sono tenuti a presentare la denuncia di officina elettrica:

  • Impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW
  • Impianti alimentati da fonti rinnovabili, di qualsiasi potenza, operanti in regime di cessione totale (senza autoconsumo)
  • Impianti costituiti da gruppi elettrogeni di emergenza, con potenza disponibile non superiore a 200 kW
  • Impianti di qualsiasi tipo, con potenza disponibile non superiore a 1 kW
  • Impianti alimentati a biogas di qualsiasi potenza

Gli impianti a fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW che operano in regime di cessione totale sono comunque tenuti a fare una comunicazione all’Ufficio delle Dogane, in deroga all’obbligo di denuncia di apertura di officina elettrica e sono comunque tenuti ad effettuare la dichiarazione annuale di consumo.

16/12/2023 – Adempimento: DIRITTO DI LICENZA ANNUALE 2024.
  • Soggetti Obbligati: Operatori energia elettrica con potenza > 20 kwp con licenza di officina elettrica.
    • Sanzioni: Sanzione amministrativa da 1 a 3 volte il valore del diritto (art.63 co.4 D.Lgs 504/1995).
Entro fine anno -Adempimento: RICHIESTA NUOVO REGISTRO FISCALE.
  • Soggetti Obbligati: Operatori energia elettrica con potenza > 20 kwp e in cessione parziale.
    • Sanzioni: Sanzione amministrativa da un minimo di 500 ad un massimo di 3.000 euro (art.50, co.1 D.Lgs 504/1995).
Ogni 3 anni -Adempimento: Verifica tarature a carico reale.
  •  Soggetti Obbligati: Operatori energia elettrica con potenza > 20 kwp e in cessione parziale.
    • Sanzioni: Sanzione amministrativa da un minimo di 500 ad un massimo di 3.000 euro (art.50, co.1 D.Lgs 504/1995).

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