OFFICINA ELETTRICA e’ costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi.
OBBLIGHI A CARICO DEL PROPRIETARIO DI OFFICINA ELETTRICA
Tali impianti devono:
- Denunciare l’apertura di Officina Elettrica presso l’ufficio dell’Agenzia delle Dogane del territorio competente ed ottenere la licenza di esercizio per officina di produzione con cessione dell’energia elettrica eccedente.
- pagare annualmente all’Agenzia delle dogane del territori competente il diritto di licenza;
- compilare il registro di produzione, registrando giornalmente la lettura dei contatori (in alcune zone è possibile anche su base settimanale o mensile);
- pagare le Accise sull’energia autoconsumata;
- comunicare entro la data di 30 giorni eventuali variazioni societarie;
- presentare la Dichiarazione annuale di consumo sul sito dell’agenzia delle Dogane
IMPIANTI FOTOVOLTAICI NON SOTTOPOSTI ALL’OBBLIGO DI DENUNCIA DI OFFICINA ELETTRICA
- impianto di qualsiasi potenza di picco, con immissione in rete di tutta l’energia prodotta, senza autoconsumo (se non autoconsumo energia allora non è applicata l’Accisa);
- impianto con potenza inferiore ai 20 Kwp con autoconsumo, ma sottoposto all’obbligo di registrazione presso l’Ufficio delle Dogane del territorio competente.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI SOTTOPOSTI ALL’OBBLIGO DI DENUNCIA DI OFFICINA ELETTRICA
- impianto di potenza superiore ai 20 KW di potenza che immette l’energia in rete e l’autoconsuma. (le Accise vengono pagate per la sola quota di energia autoconsumata, calcolata per differenza tra energia prodotta e energia immessa in rete.)