Il Decreto Legge 30 marzo 2023 n.34 entrato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.76 definisce i crediti d’imposta per le spese sostenute nel secondo trimestre 2023 per la componente energetica e il gas naturale, in dettaglio:

  1. credito d’imposta per le imprese “energivore”, in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;
  2. credito d’imposta per le imprese “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, in misura pari al 10% delle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;
  3. credito d’imposta per imprese “gasivore”, in misura pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  4. credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese “non gasivore”, in misura pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi da quelli termoelettrici.

I crediti d’imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 15 novembre 2023.

I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta’ di successiva cessione, fatta salva la possibilita’ di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo

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