Portale RNA Aiuti di Stato

ADEMPIMENTI DI LEGGE A CARICO DI CSEA IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI

IN FAVORE DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA.

Si informa che, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, entrato in vigore il 12 agosto u.s..

Il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), risponde a due principali finalità: la tracciabilità degli importi erogati, ed il controllo del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (cumulo di agevolazioni, sovracompensazioni, aiuti de minimis, rispetto della cd. “clausola Deggendorf”, che vieta l’erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione, etc.).

Le disposizioni del Regolamento si applicano anche al regime di aiuti di Stato relativo alle agevolazioni in favore delle imprese a forte consumo di energia.

In particolare, il MiSE, n.q. di Autorità responsabile, è tenuto ad iscrivere il suddetto regime di Aiuti nel RNA e ad individuarne il Soggetto Concedente.

La CSEA, n.q. di Soggetto Concedente, è tenuta a registrare, a sua volta, ogni singola agevolazione calcolata a seguito della dichiarazione dell’impresa, prima dell’approvazione da parte del proprio organo di vertice.

Nei venti giorni successivi alla data di registrazione:

  • il RNA restituisce un esito positivo, negativo o rifiutato per i sistemi terzi (sulla base dei criteri di cui al TFUE e i relativi Regolamenti UE);
  • l’organo di vertice CSEA approva l’agevolazione;
  • la CSEA eroga l’importo approvato, ferma restando il superamento dei controlli in vigore.

L’agevolazione energivori è un Aiuto di Stato che deve essere iscritto nel RNA, ai sensi dell’art. 9, co. 2, del D.M. 21 dicembre 2017: «Ai fini della trasparenza e del controllo degli aiuti di Stato, la CSEA provvede agli adempimenti di registrazione delle agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto presso il Registro Nazionale degli aiuti di Stato»

[Fonte: CSEA – Il meccanismo agevolativo, introdotto per la prima volta con il D.M. 5 aprile 2013 (c.d. ante riforma) e successivamente modificato con il D.M. 21 dicembre 2017 (c.d. post riforma), riconosce in favore delle imprese a forte consumo di energia dei benefici derivanti dalla riduzione del costo dell’energia.

Alla CSEA e’ stato affidato il compito di: censire le imprese energivore, realizzare ed implementare il “portale informatico” attraverso il quale recepire tutte le istanze e le informazioni necessarie per gestire il meccanismo, effettuare i controlli di legittimita’ e coerenza sulle dichiarazioni presentate.]

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